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Sentenza — n. 31830/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding theft, threat, and substituted penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court mischaracterized the facts, failed to prove the threat element required for robbery, and incorrectly denied a request for a substituted penalty. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing established precedents on the nature of threats and the procedural timeline for requesting substituted penalties.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.; Art. 545bis cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the arguments regarding the constitution of the crime, the threat element, or the timing of requests for substituted penalties are manifestly unfounded based on established case law and procedural rules.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded arguments robbery and threat element substituted criminal penalty procedural timeline compliance minaccia nel diritto penale reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 9/3/23, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Ndiaye Lahat colpevole del delitto di rapina impropria e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli art. 62 n.
Art. 20 bis cod. pen.
Art. 545bis cod. proc. pen.
D.L. n. 137/2020
23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.
art. 20 bis cod.pen
art. 612 cod.pen
art. 545bis cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014
Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010
Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NDIAYE LAHAT n. in Senegal il 30/8/1997 avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 22/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 9/3/23, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Ndiaye Lahat colpevole del delitto di rapina impropria e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62 bis cod.pen., l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Loredana Di Giovanni, il quale ha dedotto: 2.1 il travisamento del fatto e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, Secondo il difensore la p.o. ha reso versioni differenti dell'accaduto in relazione a circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto, quali l'uso di una bicicletta da parte degli autori del furto della borsa e la formulazione delle minacce, circostanze che avrebbero imposto un rigoroso esame dell'attendibilità della denunziante a fronte della versione alternativa accreditata dall'imputato; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia che ha prodotto la qualificazione del furto alla stregua del delitto di rapina in quanto l'espressione riferita dalla Spinelli ("vedi cosa ti faccio") è troppo generica per assumere rilevanza penale poiché insuscettibile di intimorire la p.o.

Inoltre, nella specie non appare configurabile il fine di assicurarsi il frutto del reato ovvero l'impunità giacché in sede di perquisizione non è stato rinvenuto in possesso del prevenuto alcun bene provento del furto, circostanza che conforta le proteste di innocenza del ricorrente; 2.3 la violazione dell'art. 20 bis cod.pen. per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva in ragione della concessione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo il difensore non sussisteva alcuna preclusione alla sostituzione in quanto l'imputato aveva legittimamente avanzato la richiesta in fase d'appello, a seguito della riforma di cui al d.lgs 150/2022, e avrebbe potuto rinunziare alla sospensione condizionale già accordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è declinato in fatto e, comunque, manifestamente infondato. La difesa pretermette il dato di rilevanza dirimente costituito dal riconoscimento da parte di Spinelli Stefania e della zia Tiziana dell'imputato come uno degli autori del furto della borsa, contenente tra l'altro carte di credito, utilizzate subito dopo; in base alle informazioni sulle operazioni effettuate, pervenutele mediante messaggistica telefonica, la p.o. riusciva a raggiungere l'esercizio ove era avvenuta l'ultima spendita ed ivi, alla richiesta di restituzione di quanto sottratto, uno dei responsabili si dava alla fuga mentre l'altro la minacciava di farle del male se non avesse desistito dall'intento.

Solo a tal punto la Spinelli allertava le Forze di Polizia che, prontamente intervenute, riuscivano a raggiungere il ricorrente, allontanatosi in bicicletta, traendolo in arresto. Alla stregua della ricostruzione effettuata dal primo giudice (pagg. 3-4) e condivisa dalla Corte di merito non ha alcun pregio la tesi di una presenza occasionale ed incolpevole dell'imputato presso la tabaccheria ove la Spinelli lo raggiunse mentre costituiscono mere illazioni le affermazioni intese a revocare in dubbio la credibilità della denunziante sulla base della sua appartenenza etnica.

Né, alla luce dello svolgimento dell'episodio per come ricostruito in sede di merito, può annettersi valenza a discarico al mancato rinvenimento sulla persona del prevenuto di almeno parte della refurtiva, attesa la presenza di un complice rimasto ignoto e il lasso temporale intercorso tra l'allontanamento del ricorrente, l'arresto e la conseguente perquisizione. 2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla pretesa insussistenza del requisito della minaccia. Il ricorrente assume che l'espressione profferita all'indirizzo della p.o., con la quale paventava conseguenze pregiudizievoli ove avesse insistito nella richiesta di restituzione della refurtiva, non avesse attitudine ad intimorire la denunziante perché del tutto generica.

Questa Corte ha al riguardo chiarito che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Rv. 261678 - 01; n. 21601 del 12/05/2010, Rv. 247762-01).

La fattispecie ex art. 612 cod.pen., nella specie assorbita nel delitto complesso di rapina, è infatti un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mentre la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare la finalità intimidatoria va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Rv. 191433 - 01) e costituisce un accertamento fattuale riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamente giustificato.

Nel caso a giudizio l'effettività e concretezza della minaccia è denotata dal fatto che la Spinelli, dopo essere risalita in macchina, e quindi al sicuro da aggressioni del prevenuto, allertava le Forze dell'Ordine segnalando quanto accaduto.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume la difesa, la sentenza di primo grado è stata pronunziata all'udienza del 9 marzo 2023 allorché il d.lgs 150/22 era già in vigore e, ai sensi dell'art. 545bis cod.proc.pen., in quella sede l'imputato avrebbe dovuto sollecitare l'applicazione di pene sostitutive in luogo del beneficio della sospensione condizionale. Pertanto la richiesta, peraltro del tutto generica e contraddittoria, formulata nelle conclusioni dell'atto d'appello era tardiva ed è stata correttamente disattesa dalla Corte di merito.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa che hanno determinato l'irricevibilità dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R