Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31827/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31827/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 marzo 2018 dal Tribunale di Catania nei confronti di Camillo Messina, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. Camillo Messina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione delle testimonianze di Simone Barbagallo e di Simona Sciuto, essendosi incongruamente interpretato il contributo del primo (che non ha confermato in dibattimento il generico riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini), qualificandolo addirittura come riscontro all'individuazione da parte della suddetta persona offesa. 2.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 31827/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110-628 cod. pen. Camillo Messina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione delle testimonianze di Simone Barbagallo e di Simona Sciuto, essendosi incongruamente interpretato il contributo del primo (che non ha confermato in dibattimento il generico riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini), qualificandolo addirittura come riscontro all'individuazione da parte della suddetta persona offesa. 2.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
indizio prove acquisite illegalmente partecipazione al reato reato flagrante altri capi d'accusa reato mancato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Camillo Messina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., poiché la sola gravità del fatto non potrebbe ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche, vieppiù avuto riguardo alla giovanissima età dell'imputato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MESSINA CAMILLO nato a CATANIA il 28/09/1992 cti avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORT PPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso per l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso e l'infondatezza degli altri motivi; letta la memoria di replica dell'avv. VINCENZO MELLIA, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 marzo 2018 dal Tribunale di Catania nei confronti di Camillo Messina, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen.

2. Camillo Messina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione delle testimonianze di Simone Barbagallo e di Simona Sciuto, essendosi incongruamente interpretato il contributo del primo (che non ha confermato in dibattimento il generico riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini), qualificandolo addirittura come riscontro all'individuazione da parte della suddetta persona offesa. 2.2.

Vizi della motivazione in ordine alla perizia dattiloscopica, attesa l'illogica svalutazione della mancanza di impronte papillari sul coltello usato durante il delitto, nonostante la persona offesa avesse riferito che l'arma era impugnata a mani nude. 2.3. Vizi della motivazione in ordine alla mancata considerazione immotivatamente riservata alle dichiarazioni dei tre testi a discarico, che collocavano altrove l'imputato al momento del fatto. 2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non essendosi ottenuta, quanto alla responsabilità del ricorrente, una certezza oltre il ragionevole dubbio. 2.5.

Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., poiché la sola gravità del fatto non potrebbe ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche, vieppiù avuto riguardo alla giovanissima età dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso si connotano in termini di insuperabile genericità, laddove non si confrontano con l'effettivo percorso argomentativo, con cui si sottolinea l'inequivoco riconoscimento da parte della persona offesa, reiterato per tre volte su album fotografici diversi, rispetto al quale la sfumata identificazione da parte di Barbagallo non rappresenta che un marginale e non necessario riscontro, nonché la presenza sul coltello di «depositi di tracce dermiche», tuttavia «privi di ogni elemento di dettaglio» e quindi «non utilizzabili per i confronti». 3.2.

Il terzo motivo, diretto a sollecitare una nuova ponderazione del compendio istruttorio, non è consentito nel giudizio di legittimità, a fronte di una non illogica motivazione che, nella pienezza della giurisdizione di merito, evidenzia non illogicamente, onde non riconoscere l'alibi offerto dal padre, dal cognato e dallo zio dell'imputato, i quasi sei anni trascorsi dai fatti (tali da elidere il ricordo di un eventuale temporaneo allontanamento dal domicilio) e l'interesse ad evitare un pregiudizio a congiunto.3.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; per ravvisare un tale vizio è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801;

Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 3.4. Il quinto motivo di ricorso non è consentito ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, risultando sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nel caso di specie, in particolare, le violente modalità commissive), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il