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Ordinanza — n. 30700/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for insufficient reasoning and sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals inadmissible regarding plea bargain sentences for aggravated robbery. The appellants argued the trial court failed to justify acquittal under Article 129 and increased penalties for continuation, but the Court held these grounds were excluded by law. Consequently, the appeals were rejected because the statutory list of admissible plea bargain challenges does not include lack of reasoning, and the continuation argument was irrelevant as it involved a single offense.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding challenges based on the judge's lack of reasoning for acquittal or increases in penalty for continuation of a single crime.

Parole chiave

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plea bargain appeals insufficient reasoning continuation of crime inadmissible appeal Article 448-bis acquittal conditions single offense commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Entrambi, tramite lo stesso difensore di fiducia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno eccepito l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Entrambi, tramite lo stesso difensore di fiducia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno eccepito l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 - bis cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIBUEDEFE THOMAS nato in Nigeria il 12/04/1993 JOHNSON JOHN nato in Nigeria il 21/12/1999 avverso la sentenza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di VICENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di Thomas Aibuedefe e John Johnson sono stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza emessa il 22/04/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso ad essi ascritto. Entrambi, tramite lo stesso difensore di fiducia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno eccepito l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e gli aumenti di pena per la continuazione.

2. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). Il rilievo sull'aumento per la continuazione - oltre che estraneo alla verifica di legittimità - non è pertinente, trattandosi di un unico reato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore