Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30699/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing balance under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant waived specific grounds by agreeing to a reduced sentence in the second instance. The appellant argued the lower court failed to properly balance opposing circumstances, but the court held that the 2017 plea agreement procedure creates preclusive effects on the entire litigation process. Consequently, only defects regarding the agreement's validity or the public prosecutor's consent remain reviewable, excluding general sentencing disputes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. pen.: The plea agreement procedure in the second instance creates preclusive effects, barring cassation appeals on sentencing balance issues unless they concern the agreement's validity, prosecutor consent, or illegal penalty application.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement procedure second instance sentencing waiver of appeal grounds preclusive effects cassation inadmissibility balancing of circumstances Italian criminal procedure commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 599-bis cod. pen.
Con sentenza del 07/12/2023 la Corte di Appello di CatanzanD, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/05/2021, appellata da Antonio Cerqua, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599-bis cod. pen
Con sentenza del 07/12/2023 la Corte di Appello di CatanzanD, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/05/2021, appellata da Antonio Cerqua, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUA ANTONIO nato a Mugnano di Napoli il 18/02/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 07/12/2023 la Corte di Appello di CatanzanD, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/05/2021, appellata da Antonio Cerqua, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa, in relazione al reato di rapina aggravata per il quale l'imputato aveva riportato condanna in primo grado.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cerqua, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto.

3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estenso