Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing balance under plea agreement rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant waived specific grounds by agreeing to a reduced sentence in the second instance. The appellant argued the lower court failed to properly balance opposing circumstances, but the court held that the 2017 plea agreement procedure creates preclusive effects on the entire litigation process. Consequently, only defects regarding the agreement's validity or the public prosecutor's consent remain reviewable, excluding general sentencing disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. pen.: The plea agreement procedure in the second instance creates preclusive effects, barring cassation appeals on sentencing balance issues unless they concern the agreement's validity, prosecutor consent, or illegal penalty application.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUA ANTONIO nato a Mugnano di Napoli il 18/02/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 07/12/2023 la Corte di Appello di CatanzanD, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/05/2021, appellata da Antonio Cerqua, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa, in relazione al reato di rapina aggravata per il quale l'imputato aveva riportato condanna in primo grado.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cerqua, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto.
3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estenso