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Ordinanza — n. 30695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on procedural agreement grounds; subjective expectations cannot form admissibility vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, rejecting the defendants' claim that their subjective expectations regarding bail substitution constituted a defect in their will. Although the defendants argued they relied on a positive assessment of their conduct to reach the procedural agreement, the court held that internal expectations do not equate to a lack of free will or legal defect. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered under the procedural agreement system are admissible only for defects in the formation of the party's will regarding the agreement's consent or content; subjective expectations or internal motivations regarding the outcome of the agreement do not constitute grounds for admissibility.

Parole chiave

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procedural agreement formation of will subjective expectations bail substitution cassation admissibility procedural agreement system internal motivations coazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
4.1 II ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
4.1 II ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma — che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Obali Redoune, nato in Marocco il 28.10.1998, Mourad Taire, nato in Marocco il 10.7.1996, contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7.3.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15.9.2023, il GIP del Tribunale di Milano, procedendo nelle forma del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Redoune Obali e Taire Mourad responsabili dei delitti di rapina pluriaggravata, lesioni personali e violenza privata in concorso e, pertanto, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui al n. 1 del comma terzo dell'art.628 cod. pen., operato l'aumento per la continuazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena finale di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

2. la Corte di appello di Milano, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dagli imputati, con l'assistenza del difensore di fiducia, con il Procuratore Generale contemplante la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.267 di multa.

3. ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore ed un unico atto di impugnazione, Redoune Obali e Taire Mourad deducendo vizio nella formazione della volontà: osservano, infatti, che, all'esito dell'accordo processuale raggiunto con il Procuratore Generale e l'adozione della sentenza, era stata loro respinta la richiesta di sostituzione delle misure cautelari tuttora in essere; segnalano la ingiustizia della decisione, appellata al Tribunale del Riesame, avendo essi confidato nel fatto che il comportamento processuale sarebbe stato positivamente valutato ai fini della sostituzione della misura, circostanza che aveva determinato la scelta di procedere al concordato in appello.

4. I ricorsi sono inammissibile. 4.1 II ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). 4.2 La motivazione soggettiva o, per meglio dire, l'aspettativa, asseritamente tradita o sfumata, degli odierni ricorrenti di vedersi positivamente riconosciuta la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari non può riflettersi in un vizio nella formazione della volontà attenendo alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e consapevolezza della scelta processuale in tal modo operata.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma — che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C