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Ordinanza — n. 30694/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as personally filed by defendant without required lawyer representation under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, Antonio Baldassarre, violating the mandatory requirement for lawyer representation. The lower court had previously rejected a restitution request, and the defendant sought to bypass this by filing the appeal himself. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure excludes personal filing by the accused, a restriction upheld as constitutionally valid and necessary to ensure professional defense quality.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The right to appeal to the Court of Cassation cannot be exercised personally by the accused and must be filed by a qualified lawyer, a requirement that does not violate constitutional guarantees or the European Convention on Human Rights.

Parole chiave

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personal appeal filing lawyer representation requirement Court of Cassazione procedure criminal appeal inadmissibility defendant personal appearance facoltà di astenersi dal testimoniare oltraggio alla corte diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
contro il provvedimento della Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione Antonio Baldassarre insistendo, in via principale, per la remissione in termini e, in subordine, per la revisione del processo; 4.2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
art. 613 cod. proc. pen
contro il provvedimento della Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione Antonio Baldassarre insistendo, in via principale, per la remissione in termini e, in subordine, per la revisione del processo; 4.2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Baldassarre Antonio, nato a Napoli il 30.10.1982, contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 7.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 7.2.2024 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta personalmente da Antonio Baldassarre per impugnare la sentenza del Tribunale del capoluogo partenopeo del 16.10.2019; la Corte ha spiegato che, trattandosi di processo celebrato nella vigenza del regime introdotto dalla legge n. 67 del 2014 ed essendo all'epoca l'imputato detenuto e rinunciante a comparire, l'unico rimedio in ipotesi percorribile era quello della rescissione del giudicato;

2. contro il provvedimento della Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione Antonio Baldassarre insistendo, in via principale, per la remissione in termini e, in subordine, per la revisione del processo; 4.2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso