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Sentenza — n. 30687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to client's later withdrawal and loss of legal interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client's lawyer submitted a withdrawal declaration on May 30, 2024, which coincided with the revocation of the client's home detention measure. Although the withdrawal lacked the client's explicit signature, the court accepted the defense's own admission that the custodial measure had been revoked, thereby eliminating the client's interest in the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable and exempted the client from any associated costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal becomes inadmissible if the applicant loses the legal interest in the decision due to a subsequent event, such as the revocation of the underlying measure, and the withdrawal of the appeal by the defense does not cure this defect.

Parole chiave

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surrender of appeal loss of legal interest home detention revocation inadmissibility of appeal procedural costs exemption defect of interest withdrawal by defense braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez.
art. 310 cod. proc. pen
giudicato cautelare; 2.2 violazione dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015
Vero che la rinuncia è stata sottoscritta dal solo difensore e che non risulta allegata la pur richiamata procura speciale, presupposto indispensabile di efficacia dell'atto abdicativo riferibile all'imputato (cfr., per tutte Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv.
Sez. U, n. 11803 del 27.2.2020
(cfr., da ultimo, Sez. U, n. 11803 del 27.2.2020, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Sez.
Sez. U, n. 7 del 25.6.1997
Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Kalaj David, nato in Albania il 10.6.1995, contro l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 2.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2.1.2024 il Tribunale di Trieste ha accolto l'appello che era stato proposto dal PM contro il provvedimento con il quale il GIP con cui David Kalaj, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa e, pertanto, ad allontanarsi quotidianamente dalla propria abitazione comunicando all'autorità preposta al controllo l'orario di lavoro ed il cantiere nel quale si recherà; di conseguenza ha annullato il provvedimento appellato;

2. ricorre per cassazione David Kalaj a mezzo del difensore di fiducia che lamenta: 2.1 violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione su un punto decisivo: rileva che, contrariamente a quanto scritto nell'ordinanza impugnata, la difesa non si era affatto limitata ad insistere sul rigetto dell'appello avendone anche eccepito l'inammissibilità del gravame che, pur formalmente investendo il provvedimento del 13.12.2023, in realtà aveva piuttosto riguardato l'ordinanza del 29.11.2023, mai tempestivamente impugnata e su cui, pertanto, si era formato il c.d. giudicato cautelare; 2.2 violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. con riguardo all'effetto devolutivo dell'appello cautelare: ribadisce che con la memoria difensiva, la difesa aveva messo in guardia il Tribunale dal pericolo di esorbitare dai termini in cui la questione era stata devoluta e che, riguardando la adeguatezza della misura ovvero dei suoi termini applicativi, non consentiva di rivalutare la gravità indiziaria e la intensità delle esigenze cautelari; 2.3 omessa valutazione di prove; omessa valutazione della documentazione già acquisita: rileva che il provvedimento impugnato non ha fatto alcun cenno alla documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva tempestivamente prodotta; 2.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre con riguardo all'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen.: richiama la documentazione già in atti tra cui, in particolare, lo stato di famiglia del Kalaj - lavoratore autonomo e, perciò, sprovvisto delle tutele proprie del lavoro subordinato - che rafforza la diagnosi di assoluta indigenza conseguente al fatto che egli vive da solo non potendo perciò contare su familiari o altri conviventi con autonome fonti di reddito; 2.5 vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: ribadisce che l'appello del PM contro il provvedimento che autorizza l'indagato ad allontanarsi dal luogo degli AA.DD. per svolgere attività lavorativa rimette al giudice del gravame cautelare il solo apprezzamento sul punto e non già sulle esigenze cautelari già apprezzate e stimate suscettibili di essere salvaguardate e perseguite con il ricorso alla misura extramuraria;2.6 contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla prescrizione del braccialetto elettronico: segnala l'inadeguatezza della motivazione laddove il giudice dell'appello cautelare ha sottolineato la presunta contraddittorietà tra l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio e la imposizione dell'utilizzo del "braccialetto elettronico" che, invero, depone nel senso del rafforzamento del controllo sul prevenuto e della tutela delle esigenze cautelari;

3. La Procura Generale aveva trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;

4. la difesa, in data 30.5.2024, ha trasmesso dichiarazione di rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1. In data 30.5.2024 il difensore del Kalaj ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso motivata dalla circostanza secondo cui, nelle more, la misura degli arresti domiciliari era stata revocata. Vero che la rinuncia è stata sottoscritta dal solo difensore e che non risulta allegata la pur richiamata procura speciale, presupposto indispensabile di efficacia dell'atto abdicativo riferibile all'imputato (cfr., per tutte Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). E, tuttavia, è la stessa difesa che deduce l'intervenuta revoca della misura custodiale applicata al ricorrente, invero effettivamente intervenuta, come segnalato nella nota dei CC della Stazione di Lambiate e risultante dall'allegato provvedimento, pervenuti in data 16.5.2024. Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente all'ottenimento di una pronuncia da parte di questa Corte.

2. L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 11803 del 27.2.2020, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Sez. U, n. 7 del 25.6.1997, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenu