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Sentenza — n. 30681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment regarding exclusion of punishability under Art. 131-bis Penal Code due to contradictory reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment solely concerning the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, remanding the case for a new trial on this specific point. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the conditions for this exemption, citing the statute of limitations and the lack of proven inducement to false testimony. The court found the lower court's reasoning manifestly illogical and contradictory because it relied on an unproven assertion of inducing false testimony to deny the exemption, despite the lack of evidence regarding the falsity of that testimony.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 2 cod. pen.; The court must evaluate all conditions for the exclusion of punishability under Article 131-bis; a decision based on an unproven fact to deny such an exemption constitutes a violation of law and a defect in reasoning.

Parole chiave

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exclusion of punishability Article 131-bis Penal Code contradictory reasoning inducement to false testimony statute of limitations violation of law remittal for new trial contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente e contraddittoria, sostanzialmente omessa, in relazione all'art. 131-bis cod.pen.
Art. 2 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17/10/2023, ha confermato la sentenza pronunciata in data 03/05/2021 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale Conte Alessandro è stato condannato per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen., ricettazione targa di un ciclomotore 50 cc).
art. 648 cod.pen
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17/10/2023, ha confermato la sentenza pronunciata in data 03/05/2021 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale Conte Alessandro è stato condannato per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen., ricettazione targa di un ciclomotore 50 cc).
art. 131-bis cod.pen
Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente e contraddittoria, sostanzialmente omessa, in relazione all'art. 131-bis cod.pen.
art. 2 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Il ricorrente non si confronta sul punto con la logica ricostruzione della Corte di appello in ordine alla condotta ascritta, proponendo una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, PG/ Kebe
Sez. n. 13599 del 13/03/2012, Pomella
Sez.2, n. 50952 del 10/11/2016, Agyemang
252285-01, Sez.2, n. 50952 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
268643-01, Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE ALESSANDRO nato a ROSSANO il 15/01/1988 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. GIUSEPPE ZUMPANO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17/10/2023, ha confermato la sentenza pronunciata in data 03/05/2021 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale Conte Alessandro è stato condannato per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen., ricettazione targa di un ciclomotore 50 cc).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Conte Alessandro, che ha dedotto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in considerazione della insussistenza del fatto ascritto, soprattutto quanto all'elemento soggettivo. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente e contraddittoria, sostanzialmente omessa, in relazione all'art. 131-bis cod.pen. ed all'art. 2 cod.pen.; ricorrevano tutte le condizioni per la applicabilità della causa di esclusione della punibilità, atteso lo stato di incensuratezza del ricorrente e l'evidente occasionalità della condotta, anche in considerazione dell'intervento della Corte costituzionale che aveva determinato la possibilità di applicare tale esimente anche nel caso in cui fosse stata riconosciuta la ipotesi di particolare tenuità della ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.

La motivazione della Corte di appello si è soffermata non sui caratteri della condotta, ma sull'asserita induzione alla falsa testimonianza da parte del ricorrente, tra l'altro con affermazione del tutto apodittica. La Corte di appello non ha dunque effettivamente valutato i caratteri della condotta, ma ha richiamato, tra l'altro in assenza di validi elementi di prova, un post factum, riconducendo la azione ad una particolare intensità del dolo. Inoltre, la difesa ha evidenziato come la Corte di appello, attesa la data di contestazione del fatto ascritto, aveva applicato una disciplina diversa da quella all'epoca in vigore, così violando l'art.2 cod.pen., oltre ad avere contraddittoriamente motivato, sostenendo che il ricorrente abbia indotto alla falsa testimonianza la Giannotta, sebbene tale testimonianza non si stata ritenuta falsa, né siano stati trasmessi gli atti in Procura a tal fine a seguito della sua audizione, senza che possa per ciò solo ritenersi, come invece affermato, che il Conte fosse soggetto per ciò inserito in circuiti criminali.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato, ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro sul punto, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, attesa la reiteratività degli argomenti introdotti con il ricorso del tutto sovrapponbili ai motivi di appello. Il ricorrente non si confronta sul punto con la logica ricostruzione della Corte di appello in ordine alla condotta ascritta, proponendo una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

La Corte di appello ha, difatti, puntualmente ricostruito la detenzione da parte del ricorrente di una targa di provenienza illecita (applicata a ciclomotore), oltre alla la mancata giustificazione in ordine al possesso di tale targa. La Corte ha dunque fatto buon governo dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, PG/ Kebe, Rv. 270120-01, Sez., n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285-01, Sez.2, n. 50952 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643-01, Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01 tra le molte).

6. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La difesa ha puntualmente richiamato il ragionamento seguito dalla Corte di appello quanto alla possibile applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cod.pen., evidenziando in modo chiaro i tratti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (anche in considerazione del parametro normativo di riferimento tenuto conto della data di contestazione per il fatto imputato). La conclusione raggiunta dalla Corte di appello appare difatti manifestamente illogica, non avendo effettivamente valutato la ricorrenza dei presupposti per giungere o meno alla applicazione della disciplina evocata dalla difesa ed avendo basato la propria decisione su un fatto, asseritamente, successivo, ovvero la convinzione che il ricorrente abbia indotto la propria testimone alla falsa testimonianza.

Tale fatto, tuttavia, rimane un elemento intanto non coerente con la disciplina 2., applicabile in considerazione della contestazione elevata, ma soprattutto meramente affermato, in assenza di qualsiasi effettivo riscontro, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi richiamo alla falsità delle dichiarazioni (con le dovute conseguenze, ovvero trasmissione degli atti in Procura per la falsa dichiarazione resa) nell'ambito della motivazione della sentenza impugnata. E' emerso, dunque, in modo contraddittorio, non riscontrato e all'evidenza con profili di manifesta illogicità il riferimento ad un fatto, asseritamente a portata preclusiva, non accertato come tale al fine di escludere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 131-bis cod.pen.

Il giudice del rinvio, tenuto conto dell'epoca di contestazione e delle caratteristiche del fatto imputato, dovrà dunque valutare, nell'ambito della propria discrezionalità la possibile applicazione o meno al caso in esame della disciplina invocata dalla difesa ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanz