Court of Cassation annuls appeal judgment for habitual crime non-punishment error regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the L'Aquila Court of Appeal's judgment, which had granted non-punishment for habitual crime. The appellate court incorrectly excluded habitual behavior because prior convictions were deemed too remote or specific. The Court ruled that the defendant's prior convictions for fraud and credit card misuse, sharing the same profit motive, established habitual conduct under Article 131 bis of the Penal Code, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The behavior is habitual when the author commits at least two offenses after the one under examination, even if those offenses differ in specific legal characterization but share fundamental common characteristics regarding objective circumstances, environmental conditions, or motivating reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MOSCATO VINCENZO nato a CEFALU il 22/07/1964 avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo del 13 maggio 2022, che aveva condannato Moscato Vincenzo per il delitto di ricettazione, assolvendo l'imputato, perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale deducendo con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 131 bis, 648 cod. pen., 530 cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva affermato, in modo errato, di escludere l'abitualità del comportamento dell'imputato, ritenendo che i precedenti "non specifici e risalenti nel tempo" non fossero di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità, mentre l'imputato risultava raggiunto da condanne, sia prima che dopo la commissione del fatto da giudicare e per reati della stessa indole. •10,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, con riguardo alle caratteristiche dei presupposti che l'art. 131 bis cod. pen. prevede per il riconoscimento dalla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, «il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01, seguita da Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Konstandin, Rv. 278347 - 01); reati accomunati dalla stessa indole, nozione che ricorre quando i reati per cui sono state riportate le condanne «anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati» (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01).
Rispetto al fatto oggetto di imputazione (commesso dall'imputato in due occasioni il 24.4.2017 ed il 6.5.2017) il ricorrente ha concordato l'applicazione della pena per il delitto di truffa continuata commessa nel 2016, con sentenza divenuta irrevocabile il 16 aprile 2017 prima della commissione dei fatti (circostanza che risulta ostativa all'eventuale estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.) ed ha riportato ulteriore condanna irrevocabile per un fatto di indebito utilizzo di carte di credito commesso nel 2018; si tratta di delitti che condividono la finalità di lucro e la messa in pericolo dell'altrui patrimonio (sulla natura plurioffensiva del delitto previsto dall'art. 493 ter cod. pen, Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Arena, Rv. 282204 - 01).
2. L'errata applicazione della disposizione dell'art. 131 bis cod. pen., comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso l' 11 luglio 2024 Il Consig