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Ordinanza — n. 30576/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds regarding plea agreement sentencing. Appeal rejected under Art. 448(2-bis) and Art. 129 procedural code. Court ruled plea sentencing appeals limited to specific statutory violations. No general lack of motivation grounds allowed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing in a plea agreement, arguing a lack of reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that appeals against plea sentencing are strictly limited to the specific statutory violations listed in Article 448(2-bis) of the Code of Criminal Procedure, excluding general claims of insufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen. Appeals against sentencing in plea agreements are inadmissible if based solely on the lack of reasoning for excluding statutory grounds for acquittal, as the law limits review to specific statutory violations.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal lack of motivation Article 129 procedural code Article 448 procedural code abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-b/s, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
art. 444 cod. proc. pen
Tribunale di Venezia del 5 giugno 2023 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337
279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STECCHI FRANCO, nato a PADOVA il 09/02/1955 avverso la sentenza del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. Elisabetta COSTA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stecchi Franco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. Tribunale di Venezia del 5 giugno 2023 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen. e 416, comma 1 e 2, cod. pen., in continuazione con i fatti già giudicati con sentenza n. 1326/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 11/04/2022 1. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-b/s, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2024 Il es