Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Miroglio's appeal inadmissible because he personally submitted the petition rather than through a qualified defense attorney. Under the amended Criminal Procedure Code, appeals must be signed by registered lawyers to avoid rejection. Consequently, the court ordered Miroglio to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by qualified defense lawyers; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIROGLIO MARCO, nato a ROMA il 13/05/1978 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e letto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Miroglio Marco ricorre personalmente avverso la sentenza, emessa il 22/12/2023 (dep. 03/01/2024), ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma, che ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata.
2. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto dall'imputato personalmente. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14