Cassation court dismisses appeal against detention order in mafia association case due to insufficient evidence of role and ongoing danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Crudo Michele against the detention order issued by the Reggio Calabria court. The appellant argued that the evidence, including witness statements and intercepts, failed to prove his participation in the criminal organization or his specific role within it. The court upheld the lower court's decision, finding the investigative elements sufficient to establish the typical elements of the crime and the continued social danger posed by the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis c.p.; Art. 275 c.p.p.: The court must evaluate all indicia of guilt and social danger unitarily; mere temporal discrepancies in witness statements do not invalidate the overall evidentiary picture if the defendant's position of leadership and active participation are clearly demonstrated.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRUDO MICHELE nato il 02/04/1977 a REGGIO CALABRIA avverso l'ordinanza in data 24/11/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALA- BRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato LUCA CIANFERONI, che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Crudo Michele impugna l'ordinanza in data 24/11/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, che -in sede di riesame- ha confermato l'ordinanza in data 03/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e ai gravi indizi di colpevolezza. Con il primo motivo il ricorrente riassume i contenuti dell'ordinanza impugnata e sostiene l'inadeguatezza indiziaria degli elementi valorizzati dai giudici, ossia le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e le intercettazioni di conversazioni. In particolare, viene sottolineato che Crudo Michele non partecipa ad alcun summit; che non è protagonista delle intercettazioni richiamate; che nessuna "ambasciata" penalmente rilevante è stata riferita al ricorrente; che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono "incongruenti temporalmente" e non riscontrate.
Si sostiene, dunque, che non è stata dimostrata la sussistenza degli elementi tipici del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che la motivazione del tribunale si muove in contrasto con la sentenza delle sezioni unite n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 28188 - 01 - 02). Evidenzia che le risultanze investigative non riescono a dimostrare la partecipazione di Crudo al sodalizio descritto al capo A), non essendo emerso il concreto ed effettivo contributo reso alla compagine e all'attuazione dei suoi fini.
2. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e dei gravi indizi di colpevolezza. La doglianza si rivolge alla parte di motivazione dell'ordinanza impugnata con cui il tribunale afferma l'irrilevanza dell'esatta individuazione del ruolo eventualmente di vertice rivestito da Crudo, atteso che tale specificazione non incide sui termini di durata della misura cautelare. Secondo il ricorrente, invece, l'individuazione del ruolo è del tutto preliminare ed essenziale rispetto a ogni determinazione successiva, sicché, ai fini della validità della misura e anche del completo e corretto esercizio del diritto di difesa, diviene essenziale l'accertamento del ruolo ricoperto dall'indagato all'interno del contesto associativo.
Assume, dunque, che non vi sono elementi idonei a dimostrare che Crudo vestisse il ruolo di capo e promotore del sodalizio e che tale ruolo gli viene attribuito aprioristicamente, senza alcun riscontro. Osserva come nessun elemento in tal senso sia rinvenibile nelle intercettazioni e che mancano condotte materiali da cui evincere tale posizione di vertice. Rimarca come quello previsto dall'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. sia un'ipotesi autonoma di reato, rispetto a quella prevista nel primo comma della stessa norma.
3. Violazione di legge, in relazione all'art. 274, comma 1, lett.
c) e all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen.. In relazione alle esigenze cautelari si sostiene che la motivazione è generica e non si confronta con la documentazione prodotta dalla difesa, con la quale erano stati posti all'attenzione del giudice elementi favorevoli idonei a delineare una figura più mite e non preoccupante della personalità di Crudo.Quindi, dopo avere richiamato i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione, assume che il tribunale non ha indicato elementi concreti in punto di sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, oltre che in relazione alla scelta della misura cautelare, che si assume lesiva del principio di proporzionalità e adeguatezza.
4. Con successiva memoria vengono ribaditi e ulteriormente illustrati i motivi d'impugnazione e si segnala che questa Corte, con sentenza in data 10.05.2024, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria nei confronti del coindagato Sig. Tegano Mariano, la cui posizione si assume sia simile a quella del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. A tale riguardo risulta utile ricordare che «la condizione generale per l'emissione di qualsiasi provvedimento cautelare è la sussistenza di gravi indizi che, quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resistano a interpretazioni alternative e conducano a ritenere in modo altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si indaga sia attribuibile all'imputato» (Sez. 1, n. 4117 del 06/07/1995, Franzese, Rv. 202435; più di recente, in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 37108 del 02/12/2020, Frunza).
Va precisato che l'insussistenza degli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile dalla Corte di cassazione se si traduce in mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione che regge il provvedimento applicativo o confermativo della misura cautelare o in violazione di norme di legge. Oggetto di ricorso, infatti, può essere soltanto la violazione da parte del giudice dell'obbligo, impostogli dall'art. 292 cod. proc. pen., di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura adottata e, in sede di impugnazione, le ragioni che si oppongono all'accoglimento delle critiche mosse dall'interessato al provvedimento restrittivo (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Con l'ulteriore specificazione che la valutazione del peso probatorio degli indizi spetta al giudice di merito e nel giudizio di legittimità può essere contestata solo per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 1, n. 3017 del 17/05/1995, Modafferi, Rv. 201732; Sez. 5, n. 780 del 30/07/1991, Salvini, Rv. 188100; più di recente, non massimata, Sez. 6, Sentenza n. 3331 del 16/12/2021). 1.4. Ciò premesso, il provvedimento impugnato non si mostra affetta dai vizi denunciabili in sede di legittimità.Il tribunale ha spiegato che la cosca cui si assume l'appartenenza di Crudo era da ricondursi al paradigma della c.d. "mafia storica" e in tal senso ha ripercorso tutti i provvedimenti giudiziali che hanno accertato, in via definitiva, l'esistenza della cosca facente capo alla famiglia Tegano, a sua volta articolazione di un complesso di 'ndrine operante nel territorio denominato Mandamento Reggio Centro.
Tra queste la sentenza n. 1253 del 14.05.2014 con cui la Corte di cassazione ha reso irrevocabile la sentenza pronunciata dai giudici di merito nel procedimento denominato convenzionalmente Agathos, gli esiti del procedimento denominato "il Padrino", la sentenza della Corte di cassazione n. 19273 del 2020, le sentenze pronunciate nei procedimenti Monopoli ed Epicentro. Sempre sull'esistenza della cosca Tegano sono state valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia De Carlo Maurizio, ritenuta una fonte informativa privilegiata, in quanto facente parte della cosca della famiglia De Stefano ed essendo -perciò- addentro alle dinamiche della 'ndrina Tegano. 1.2.
E' lo stesso De Carlo a indicare Crudo Michele quale appartenente alla cosca Tegano (essendo il genero del capo della cosca), con un ruolo di vertice. Il ricorrente si duole di alcune discrasie temporali nelle dichiarazioni rese da De Carlo. Nel fare ciò, però, trascura di considerare che l'indicazione di Crudo quale appartenente alla cosca con ruolo di vertice viene riscontrata anche dalle dichiarazioni rese da Polimeni Carmine (utili all'identificazione di Crudo Michele nelle intercettazioni quando si fa riferimento al "cognato di Polimeni libero"); dal contenuto delle conversazioni intercettate il 20/05/2018 (progr.
N. 138) dalla quale si evince che gli appartenenti ad altre cosche (Libri Antonio e Chirico Giovanni) consideravano Crudo quale referente e rappresentante della cosca Tegano; dal contenuto della conversazione intercettata in data 11/07/2018 (progr. 23501) dove in un dialogo tra Monorchio Antonino (plenipotenziario della cosca del quartiere Santa Caterina, storicamente alleata alla cosca Tegano) e Barreca Filippo (capo della cosca operante nelle aree di Pellaro e Bocale) si discute dell'organigramma della cosca Tegano, nel corso della quale a Crudo viene attribuito un ruolo dirigenziale; dalle dichiarazioni rese da Berna Fabio nel corso dell'interrogatorio del 12 settembre 2019, che indicava Crudo Michele quale appartenente alla cosca Tegano.
All'interno di tale molteplicità di elementi -tutti concordi nel confermare il dichiarato del collaboratore di giustizia quanto alla partecipazione di Crudo alla cosca Tegano con ruolo di vertice, le discrasie temporali (peraltro spiegate dallo stesso collaboratore)- si mostrano affatto marginali e del tutto insufficienti a inficiare il quadro indiziario gravante sulla posizione dell'indagato. A ciò si aggiunga che il tribunale ha puntualmente affrontato anche il tema della effettiva partecipazione di Crudo al summit, sottolineando l'irrilevanza di tale 4 A bs-1\ 3\ • circostanza ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, così come sopra delineati.
Tali elementi fattuali certi, esaminati in relazione alla loro valenza indicativa sia singolarmente che con valutazione unitaria e logica, sono stati ritenuti dai Giudici di merito dimostrativi -nel senso già specificato- della partecipazione di Crudo al sodalizio criminoso, con posizione di vertice. Va rilevato che la valutazione dei Giudici di merito è stata correttamente effettuata e si fonda su argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche che si sottraggono, al sindacato di legittimità. Da ciò l'infondatezza della deduzione difensiva in punto di gravi indizi di colpevolezza.
2. Quanto alle esigenze cautelari, va preliminarmente ricordato che «In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti ad apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali», (Sez. 5 - , Sentenza n. 806 del 27/09/2023 Cc., dep. il 2024, S., Rv. 285879 - 01).
Tale obbligo di motivazione è stato ampiamente rispettato dal tribunale, che ha evidenziato l'attuale operatività della cosca, la posizione di vertice in essa rivestita da Crudo e i rapporti da lui intrattenuti con i vertici di altre cosche, per la mancanza di una dimostrazione della dissociazione dalla cosca e per la la modesta lontananza nel tempo dei fatti contestati. A fronte di ciò la difesa oppone argomentazioni generiche, del tutto inidonee a far ritenere superata la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura.
2. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d