Italian court dismisses appeal against home detention for association crime due to generic and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on generic and manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the severity of evidence and the necessity of preventive measures was flawed and contradictory. The court rejected these claims, stating that the lower court's interpretation of intercepted communications was not a distortion of evidence and that the preventive measures were justified by the gravity of the crimes and the appellant's role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a preventive measure order is inadmissible if it is based on generic and manifestly unfounded grounds, particularly when the lower court's interpretation of evidence does not constitute a distortion of the truth.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FABIO nato a TORINO il 12/06/1970 avverso la ordinanza del 19/02/2024 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Catania confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva applicato a Fabio Lombardo la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere e per una numerosa serie di reati fine, previsti dagli artt. 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.ì 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, per "travisamento, violazione di legge ed erronea interpretazione e applicazione della legge".
Il ricorrente, agente immobiliare, accettò di ricoprire la veste di amministratore di diritto in alcune società riferibili a Ignazio Cannavò, senza avere alcun potere operativo, al fine di entrare in contatto con imprenditori che avrebbero potuto agevolare la sua professione. Lombardo non aveva consapevolezza del carattere illecito delle operazioni effettuate utilizzando i conti delle suddette società, il cui amministratore di fatto era esclusivamente Cannavò, che presentava le istanze di accesso ai contributi e le dichiarazioni ai fini fiscali utilizzando le smart card del ricorrente e di altri amministratori di fatto.
I dialoghi intercettati dimostrano un rapporto amicale fra Cannavò e Lombardo, il quale, reso partecipe dall'altro delle iniziative che voleva intraprendere, esprimeva dubbi. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria è carente e contraddittoria. Difettano, poi, le esigenze cautelari, perché, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la presenza di Lombardo è riscontrabile solo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2021; inoltre, da una conversazione con Cannavò, intercettata il 19 marzo 2021, risulta dimostrata la incompetenza del ricorrente.
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e comunque manifestamente infondato.
5. La motivazione dell'ordinanza impugnata è puntuale e specifica e con essa la difesa, in larga parte, non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche in sede cautelare, con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782;
Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). 5.1. Quanto alla gravità indiziaria, la difesa ha genericamente denunciato una carenza e contraddittorietà della motivazione sulla base di mere asserzioni, contrastanti con la ricostruzione della vicenda da parte dei giudici della cautela, che hanno indicato plurimi elementi dimostrativi della piena consapevolezza di Lombardo circa la natura illecita delle attività svolte da alcune società delle quali egli era amministratore di diritto, che furono beneficiarie di erogazioni pubbliche e contributi illecitamente ottenuti con presentazione di dichiarazioni fiscali ideologicamente false.
In particolare sono state richiamate numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali Cannavò e Lombardo discutevano della presentazione delle istanze, delle modalità con le quali evitare i controlli dell'Agenzia delle Entrate, del reperimento di altre "teste di legno" prive di reddito da nominare amministratori di diritto di società del gruppo. In più occasioni l'indagato è stato intercettato nello studio del commercialista delle società con il quale interloquiva sui controlli della Guardia di Finanza e sulle difficoltà correlate alla presentazione telematica delle istanze da parte di Cannavò, in possesso della smartcard recante la firma digitale di Lombardo.
L'ordinanza impugnata riporta un estratto della conversazione citata dal ricorrente, dalla quale - secondo la logica interpretazione del Tribunale - si evince che i due pianificavano nuove richieste di contribuzioni non dovute, discutendo della difficoltà di una eventuale successiva individuazione del denaro. Anche se la difesa ha nella sostanza ignorato le fonti di prova indicate nell'ordinanza, va ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. Il Tribunale ha disatteso alcune deduzioni difensive, in parte riproposte nel ricorso senza alcun confronto con la motivazione, in quanto prive di alcun riscontro e radicalmente smentite dal contenuto delle intercettazioni: così è per la ritenuta liceità delle attività, per l'assenza di alcun compenso e di rapporti con i coindagati, per la occulta appropriazione da parte di Cannavò della smartcard di Lombardo (pag. 25 dell'ordinanza).
L'ordinanza ha anche evidenziato il ruolo essenziale svolto da Lombardo ai fini dell'organizzazione ed esecuzione delle attività illecite e quindi la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, oltre che ai reati di autoriciclaggio o reimpiego, ascrittigli - l'uno o l'altro - a seconda che egli avesse concorso o meno nel reato presupposto. 5.2. Il provvedimento impugnato è incensurabile anche in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha rimarcato la pluralità e gravità dei reati commessi, che hanno anche comportato una significativa distrazione di risorse pubbliche stanziate per fronteggiare l'emergenza pandemica, nonché il ruolo di promotore delle attività del sodalizio protrattosi per molti anni, a prescindere dalla veste di amministratore di diritto di molte società.
Anche sotto questo profilo il ricorso risulta del tutto generico.
6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp-ese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu