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Sentenza — n. 30563/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deda Ediston ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 novembre 2023 che ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 9 marzo 2016. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 548, comma 2, cod. proc. pen., per essere l'appello tempestivo, in quanto la sentenza di secondo grado è stata depositata oltre il termine di 90 giorni.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 548, comma 2, cod. proc. pen., per essere l'appello tempestivo, in quanto la sentenza di secondo grado è stata depositata oltre il termine di 90 giorni.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato termini di prescrizione opposizione tardiva termine di revisione proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEDA EDISTON nato il 22/07/1990 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti e letto il ricorso dell'avv. Stefano CAMERINI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto PG Roberto ANIELLO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deda Ediston ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 novembre 2023 che ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 9 marzo 2016. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 548, comma 2, cod. proc. pen., per essere l'appello tempestivo, in quanto la sentenza di secondo grado è stata depositata oltre il termine di 90 giorni.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Roberto Aniello, con requisitoria del 26 aprile 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato.

4. La sentenza del Tribunale è stata pronunciata il 9 marzo 2016 ed il giudice ha indicato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza. Pertanto, il termine per il deposito della sentenza scadeva il 07/06/2016. Come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di primo grado ha depositato la sentenza 1'8 giugno 2016, ossia oltre il novantesimo giorno indicato. In questo caso, il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza decorre, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen., dalla data in cui è stato comunicato al difensore l'avvenuto deposito della sentenza di primo grado, ossia il 16/08/2016. Considerato che la notifica dell'avviso di deposito è stata effettuata in periodo feriale, il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza del Tribunale di Prato decorreva dal 1° settembre 2016, con scadenza al 15/10/2016. Nonostante la Corte d'appello abbia erroneamente individuato lo scadere del suddetto termine al 22 luglio 2016, sull'errato rilievo che la sentenza impugnata fosse stata depositata al novantesimo giorno, l'impugnazione proposta dal ricorrente è inammissibile poiché comunque tardiva, in quanto proposta il 31 ottobre 2016. Nel caso in esame, infatti, essendo la sentenza impugnata stata deliberata il 9/03/2016 era già in vigore la nuova disciplina della sospensione feriale dei termini che ne ha ridotto il periodo dal 1° agosto al 31 agosto, per come stabilita dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla I. 10 novembre 2014, n. 162, con efficacia a decorrere dall'anno 2015 (art. 16, comma 3).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.