Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds regarding acquittal conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that by waiving these substantive grounds, the appellant definitively accepted the finding of responsibility, rendering the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment rendered ex art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if it relies on the failure to evaluate conditions for acquittal under art. 129 c.p.p., as such grounds constitute a waiver of substantive arguments that renders the finding of responsibility definitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIANO GAETANO nato a NAPOLI il 22/03/1987 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto insufficienze motivazionali, in particolare (almeno in intestazione) con riferimento all'art. 129 c.p.p..
2. Il ricorso è inammissibile poiché è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della rinuncia ai motivi di impugnazione sul merito che hanno reso definitivo l'accertamento di responsabilità, e c1fOla qualificazione giuridica del fatto.
3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) ed alla relativa pronuncia può pervenirsi con procedura de plano, secondo quanto disposto dall'art.610 comma 5 bis c.p.p., con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e de a somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il C nsigliere r latore DEPOSITATO IN CANCELLARIA Presidente Fra esco Flo SECONDA SEZIONE 24 LUG, 2024 a PetruzZèllis i 4 , FL,