Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of substantive grounds and lack of motivation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full hearing. The appellant challenged a lower court's acquittal based on the absence of reasoning regarding non-punishability and legal qualification, arguing the court failed to evaluate statutory conditions for acquittal. The court rejected this because the appellant had previously waived substantive grounds, rendering the acquittal final and precluding a review of the legal characterization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 co. 3 c.p.p.; Art. 610 co. 5 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against an acquittal under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if the appellant waived substantive grounds, as the finality of the acquittal precludes a review of the legal qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA GIOVANNI nato a NAPOLI 1110/05/2000 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto la mancata motivazione in relazione alla insussistenza di motivi di non punibilità ed alla correttezza della qualificazione giuridica.
2. Il ricorso è inammissibile poiché è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della rinuncia ai motivi di impugnazione sul merito che hanno reso definitivo l'accertamento di responsabilità, e cWAla qualificazione giuridica del fatto.
3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) ed alla relativa pronuncia può pervenirsi con procedura de plano, secondo quanto disposto dall'art.610 comma 5 bis c.p.p., con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e dell somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il Co sigliere rel tore DEPOSITATO IN CANCELLARIA La Presidente FrarGo Flor SECONDA SEZtONE PENALE 2 4 L