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Sentenza — n. 30450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses preliminary reference due to lack of motivation and exploratory nature of the territorial jurisdiction issue.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Naples Court of First Instance remitted the case to the Court of Cassation without providing any reasoning for the territorial jurisdiction objection. The defense argued for competence in Torre Annunziata, but the lower court merely repeated the request without analyzing its validity. The Court of Cassation declared the remission inadmissible because it was exploratory and lacked the required motivation under Article 24-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 24-bis c.p.p.; The preliminary reference to the Court of Cassation for a decision on territorial jurisdiction is inadmissible if the referring judge fails to motivate the determination by analyzing the issue and performing a preliminary deliberation on its non-manifestly unfounded nature.

Parole chiave

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preliminary reference inadmissibility territorial jurisdiction competence lack of judicial motivation exploratory remission Article 24-bis Code of Criminal Procedure istruzione penale per appropriazione indebita accuse di truffa abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 24-bis c.p.p.
pen., all'udienza del 5/02/20024, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa dell'imputato, che indicava come competente il Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24bis cod.
Art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs.
Art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art.
Art. 8 D.L. 198/2022
137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
art. 640 ter cod. pen
Nel procedimento penale a carico di Rima Umberto per il reato di cui all'art. 640 ter cod.
art. 24bis cod. proc. pen
pen., all'udienza del 5/02/20024, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa dell'imputato, che indicava come competente il Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023
Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023
285513) sicché è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI NAPOLIavverso l'ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile la rimessione; letta la memoria del difensore avv. ANNA DALEMMO, per Rima Umberto, che ha chiesto l'accoglimento della rimessione della questione pregiudiziale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, da ritenersi competente. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel procedimento penale a carico di Rima Umberto per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., all'udienza del 5/02/20024, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa dell'imputato, che indicava come competente il Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha accolto tale richiesta, disponendo rimettersi gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione.

Il Tribunale, però, non ha in alcun modo motivato la propria determinazione, né compiuto alcun esame della questione o delibazione preliminare delle argomentazioni prospettatele, limitandosi soltanto a richiamare la richiesta difensiva, senza in alcun modo illustrarne il fondamento o, comunque, la non manifesta infondatezza, disponendo la rimessione degli atti a questa Corte di legittimità con la generica espressione "come richiesto dal difensore ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen." La rimessione degli atti a questa Corte di Cassazione disposta dal Tribunale di Napoli è, pertanto, inammissibile per il suo carattere meramente esplorativo, difettando non solo qualsivoglia illustrazione delle ragioni difensive poste a fondamento dell'eccezione immotivatamente accolta, ma anche una pur sintetica ricostruzione dei termini fattuali rilevanti e delle valutazioni del Tribunale in proposito, tali da consentire l'individuazione delle questioni problematiche che renderebbero necessaria la funzione regolatrice di codesta Corte.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare seguito, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513) sicché è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071).

Gli atti vanno, pertanto, restituiti al Tribunale remittente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la rimessione pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLAR A Luci o Imperiali SECONDA SEVONE PENA IL 24