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Sentenza — n. 30448/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30448/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Petriccione Salvatore Junior dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9.2.2022, riducendo la pena inflitta. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 599, 599 bis, 602, comma 1 bis, 605 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione; la sentenza aveva deciso sull'impugnazione proposta dall'imputato, che nel corso del giudizio aveva rinunciato ai soli motivi inerenti alla responsabilità dell'imputato, facendo salvi i motivi riguardanti la misura della pena, dando invece atto nel corpo della motivazione di un accordo concluso tra la parte pubblica ed il difensore, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., che non trovava riscontro in alcun atto processuale ed era al contrario smentito dalle conclusioni formalizzate dalle parti e verbalizzate (tanto che il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal proprio ufficio).

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione impugnata, pertanto, si è pronunciata su un fatto processuale inesistente e non ha considerato né valutato il contenuto del motivo di appello, non oggetto di rinuncia, che la difesa del ricorrente aveva formulato in relazione all'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Parole chiave

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concordato stragiudiziale nullità delle intese accordo aziendale accordo programmatico negoziazione e conclusione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Dall'esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso dalla Corte territoriale, non risulta dal verbale d'udienza la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., né è allegato agli atti alcun documento che attesti l'esistenza di un siffatto accordo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRICCIONE SALVATORE JUNIOR nato a NAPOLI il 11/06/2001 avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Petriccione Salvatore Junior dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9.2.2022, riducendo la pena inflitta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 599, 599 bis, 602, comma 1 bis, 605 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione; la sentenza aveva deciso sull'impugnazione proposta dall'imputato, che nel corso del giudizio aveva rinunciato ai soli motivi inerenti alla responsabilità dell'imputato, facendo salvi i motivi riguardanti la misura della pena, dando invece atto nel corpo della motivazione di un accordo concluso tra la parte pubblica ed il difensore, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., che non trovava riscontro in alcun atto processuale ed era al contrario smentito dalle conclusioni formalizzate dalle parti e verbalizzate (tanto che il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal proprio ufficio).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso dalla Corte territoriale, non risulta dal verbale d'udienza la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., né è allegato agli atti alcun documento che attesti l'esistenza di un siffatto accordo. Del resto, dallo stesso verbale risulta che il Procuratore Generale aveva chiesto che fosse accolto l'appello proposto dalla parte pubblica, mentre le difese degli imputati, tra cui l'odierno ricorrente, avevano dichiarato espressamente di rinunciare ai soli motivi relativi ai profili di responsabilità, insistendo per la decisione sui restanti motivi riguardanti specifici aspetti del trattamento sanzionatorio: dunque, anche la progressione processuale conferma l'esclusione di qualsivoglia accordo raggiunto tra le parti per la determinazione della pena da sottoporre alla Corte d'appello.

La decisione impugnata, pertanto, si è pronunciata su un fatto processuale inesistente e non ha considerato né valutato il contenuto del motivo di appello, non oggetto di rinuncia, che la difesa del ricorrente aveva formulato in relazione all'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze.

2. La sentenza deve pertanto esser annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello che dovrà dare corso al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ult