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Ordinanza — n. 30015/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal appeals by defendants in criminal cases due to mandatory use of special defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30015/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeals filed by Manuel Braidic and Genny Battusi inadmissible. The defendants argued for the manifest illogic of the lower court's reasoning, but the Court ruled that personal appeals are no longer permitted under Italian law. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 613 c.p.p.: Personal appeals by defendants in criminal proceedings are inadmissible when filed after the entry into force of the law requiring the use of a special defense counsel.

Parole chiave

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personal appeals inadmissibility special defense counsel requirement criminal procedure reform Corte di Cassazione procedural costs award procedure di ricorso diritto a un difensore ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Deducono ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 613 c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili, poiché proposti dagli imputati personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.1:1.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art.
Art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103
(il ricorso risulta depositato in data 6.1:1.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 613 c.p
I ricorsi sono inammissibili, poiché proposti dagli imputati personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC MANUEL nato a UDINE il 22/08/1989 BATTUSI GENNY nata a UDINE il 07/03/1993 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEletti i ricorsi degli imputati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorsi trattati de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Braidic Manuel e Battusi Genny ricorrono personalmente (il primo articolando due ricorsi) avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 2 ottobre 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 23 novembre 2011, ha confermato l'affermazione di responsabilità del primo in ordine al reato di cui al capo D), con revoca della pena sospesa e della non menzione concesse con la sentenza di primo grado e prosciolto entrambi in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica per intervenuta remissione di querela.

2. Deducono ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione.

3. I ricorsi sono inammissibili, poiché proposti dagli imputati personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.1:1.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). E tanto a prescindere dalla carenza di interesse a ricorrere dell'imputata Battusi Genny, assolta con la sentenza impugnata.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 luglio 2024 Il Consigli ensore Il