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Ordinanza — n. 30014/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict requirements regarding plea agreement challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law for plea agreement cases. The appellant challenged the sentencing and the exclusion of statutory mitigation, arguing errors in legal application and reasoning. The Court ruled that such appeals are strictly limited to manifest errors in legal qualification or specific statutory violations, which were not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: In plea agreement proceedings, appeals are inadmissible except for manifest errors in legal qualification or specific statutory violations, excluding mere disagreements on the name of the crime.

Parole chiave

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plea agreement appeal manifest error of law legal qualification error inadmissible appeal statutory mitigation legittimazione a contestare licenza atti impugnabili impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Loria Fabio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, esclusa la recidiva e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Loria Fabio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 6, n. 10:31 del 07/11/2019
Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018
) Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Rv.
sentenza n. 5838 del 28/11/2013
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORIA FABIO nato a NARDO' il 09/05/1984 avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEletto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Loria Fabio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, esclusa la recidiva e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 444 cod. proc. pen. e 628, comma 1, comma 3, n.

1) e n. 3-quinques cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che: - in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 10:31 del 07/11/20:19, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 6/02/2014, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. ) Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 luglio 2024 Il Consigliere est