Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30011/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against bail review orders for extortion and assault charges due to lack of merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible two appeals filed by defense lawyers against a bail review order issued by the Naples court. The appellants argued for a change in legal qualification of the facts and questioned the sufficiency of photographic identification as evidence of guilt. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was sound and that photographic recognition constitutes valid evidence of serious indicia of guilt in bail proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The Court of Cassation must verify if the bail review judge adequately accounted for reasons regarding the gravity of indicia of guilt, and photographic recognition without untrustworthiness factors is sufficient to establish serious indicia of guilt.

Parole chiave

Generato dall'IA
bail review order inadmissible appeal photographic recognition serious indicia of guilt method of extortion mafia method aggravation legal qualification of facts estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
peri, posto che il ricorrente aveva agito esclusivamente al fine di fare valere le ragioni creditorie vantate da Basile Lucia nei confronti della persona offesa Siena, senza che potessero valere le argomentazioni spese in ordine alla destinazione di parte della somma; difetto di motivazione ex art. 606 lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
L'avv.to Sergio Lino Morra, nell'interesse del Caldarelli, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - difetto di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo a) che dovevano ricondursi all'ipotesi di cui all'art.
Art. 416 bis. 1 cod. pen.
in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.
Art. 393 cod. pen.
pen.: - difetto di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo a) che dovevano ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 393 cod.
Art. 213 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
L'avv.to Sergio Lino Morra, nell'interesse del Caldarelli, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - difetto di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo a) che dovevano ricondursi all'ipotesi di cui all'art.
art. 629 cod.pen
art. 213 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828
Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262599
pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262599 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALDARELLI VINCENZO nato a NAPOLI il 26/04/1979 BUONERBA PASQUALE nato a NAPOLI il 27/03/1998 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale della libertà di Napoli, respingeva le istanze di riesame avanzate nell'interesse di Cardarelli Vincenzo e Buonerba Pasquale avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei riguardi dei predetti, in quanto gravemente indiziati dei delitti di concorso in estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod.pen. e lesion personali.

2. Avverso detta ordinanza, proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati. 2.1. L'avv.to Sergio Lino Morra, nell'interesse del Caldarelli, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - difetto di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo a) che dovevano ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 393 cod. peri, posto che il ricorrente aveva agito esclusivamente al fine di fare valere le ragioni creditorie vantate da Basile Lucia nei confronti della persona offesa Siena, senza che potessero valere le argomentazioni spese in ordine alla destinazione di parte della somma; difetto di motivazione ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, mancando qualsiasi riferimento all'agevolazione dei gruppi associativi come risultante dal contenuto delle conversazioni e dall'assenza di condanne a carico del ricorrente significative di collegamenti con i clan. 2.2.

L'avv.to Toscano, nell'interesse del Buonerba, deduceva con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. quanto alla identificazione dello stesso quale partecipe dell'aggressione ai danni del Siena, basata su una sola ricognizione fotografica, pur a fronte di dichiarazioni della persona offesa non totalmente attendibili quanto alla causale dei debiti; alcun elemento a carico del Buonerba si ricavava poi dalle conversazioni intercettate ed alcuna risposta rispetto alle doglianze dedotte con la memoria difensiva era presente nell'ordinanza impugnata tanto più che in sede di interrogatorio il ricorrente aveva reclamato la propria totale estraneità ai fatti.

3. I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso Caldarelli in punto qualificazione giuridica, lo stesso reitera doglianze già dedotte dinanzi al giudice del riesame, il quale, con le argomentazioni esposte alle pagine 5-6 della motivazione, ha sottolineato come a fronte di un debito di un importi pari a 16.000 euro, fosse stato richiesto al Siena il pagamento di un importo doppio, così da configurare certamente un'ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen., non avendo alcun titolo gli aggressori per potere richiedere alla vittima il pagamento di un importo superiore, tanto meno con violenza alla persona.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il giudice del riesame cautelare personale ha sottolineato come per il numero di persone coinvolte nel fatto, per il luogo e le modalità di consumazione, l'episodio dovesse ritenersi aggravato dal metodo mafioso senza che fosse stato acquisito alcun elemento specifico atto a superare la presunzione di pericolosità. Peraltro, a pagina 2 della motivazione, l'ordinanza segnala come la convocazione del Siena fosse stata operata con l'intermediazione del Nunziata Cristian all'interno di un quartiere ove risulta operativo proprio l'omonimo clan.

4. In relazione al ricorso Buonerba va ricordato come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E, nella fattispecie, il giudice del riesame personale ha sottolineato l'elemento indiziario a carico del ricorrente, costituito dal riconoscimento fotografico con assoluta certezza del ricorrente quale uno degli autori dell'aggressione in danno del Siena. Al proposito occorre rammentare come in tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262599 - 01).

Ne consegue affermarsi che il denunciato vizio appare certamente insussistente.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 19 luglio 2024 IL CONSIGLIERE ES IL PRESIDENTE And