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Sentenza — n. 30006/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding mafia association proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense raised generic grounds rather than specific legal errors. The appellant argued that the lower court failed to prove the existence of a mafia association and the lack of violence, relying solely on prior convictions and intercepted conversations. The court rejected this, noting that the trial court correctly relied on the notoriety of the 'Sacra Corona Unita' and the defendant's direct contact with known mafia members to establish participation.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis c.p.p.; Art. 111 c.p.p.: A cassation appeal based on generic allegations of lack of proof regarding the existence of a mafia association is inadmissible when the lower court's decision relies on the notoriety of the organization and the defendant's direct interaction with its members.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility mafia association participation notoriety of criminal organization intercepted conversations evidence participation in organized crime organizzazione criminale attività criminosa misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis c.p.p.
Art. 111 c.p.p.
Art. 238-bis c.p.p.
Art. 416-bis cod. pen.
Mancherebbe in altri termini, la dimostrazione della mafiosità del gruppo, a nulla rilevando che all'interno di questo vi fossero persone già condannate per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed essendo irrilevanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali nulla hanno riferito al riguardo.
art. 416-bis cod. pen
Mancherebbe in altri termini, la dimostrazione della mafiosità del gruppo, a nulla rilevando che all'interno di questo vi fossero persone già condannate per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021
Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016
Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018
n. 56596 del 03/09/2018
F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARI CRISTIAN nato a Campi Salentina (LE) il 23/9/1983 avverso l'ordinanza della Corte di appello di LECCE in data 22/1/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/01/2024, il Tribunale di Lecce accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva della richiesta di applicazione della misura cautelare, applicava a Lazzari Cristian la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere il Lazzari fatto parte, o continuato a far parte, dell'associazione mafiosa denominata "Sacra Corona Unita", ritenendo che egli controllasse le piazze di spaccio, con l'incarico di percuotere e minacciare di morte coloro che svolgevano l'attività di vendita dello stupefacente al di fuori delle regole imposte dal clan.2.

Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato Lazzari partecipe dell'associazione per avere gestito la Piazza di spaccio di Trepuzzi, invece, non risultando accertata la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso di cui il Lazzari farebbe parte e difettando l'utilizzo della violenza. Mancherebbe in altri termini, la dimostrazione della mafiosità del gruppo, a nulla rilevando che all'interno di questo vi fossero persone già condannate per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed essendo irrilevanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali nulla hanno riferito al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché basato su motivo generico. 1.1. La difesa si concentra sulla presunta insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., deducendo la mancanza di prova legale della mafiosità dell'associazione, non rinvenibile nella presenza, all'interno del gruppo, di persone già condannate per mafia. Ed invero, la decisione del Tribunale non poggia su tale considerazione ma, in premessa, spiega che la delibazione giudiziale non ineriva alla verifica della sussistenza dell'associazione di stampo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", poiché la contestazione riguardava la condotta partecipativa del Lazzari ad un'associazione di mafiosa già costituita e giudizialmente riconosciuta con sentenze irrevocabili.

In Tribunale ha, infatti, correttamente limitato il perimetro decisorio alla condotta partecipativa del Lazzari dando applicazione al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico" (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269039; nello stesso senso, Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753). In particolare il Tribunale ha precisato che l'organizzazione criminale denominata "Nuova Sacra Corona Unita", operava nel medesimo contesto territoriale della "Sacra Corona Unita" ed in perfetta continuità con la precedente per cui la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. poteva dirsi acclarata senza che fossero necessari particolari sforzi dimostrativi.

2. L'ordinanza si è poi occupata specificatamente della posizione del Lazzari all'interno della compagine mafiosa desumendo la sua condotta partecipativa dai rapporti con Perrone Salvatore già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. il quale, all'indomani della sua scarcerazione per espiazione pena, come riferito dai collaboratori di giustizia, aveva ripreso il controllo del territorio di sua competenza corrispondente al territorio Comune di Trepuzzi, in particolare imponendo le proprie condizioni per il traffico di stupefacenti e nell'ambito dell'azione di recupero ed imposizione del suo potere, avvalendosi anche di Lazzari Cristian, il quale non ha negato le condotte materiali contestate, rappresentate plasticamente nelle conversazioni intercettate.

Queste, secondo il Tribunale, dimostravano che Lazzari era consapevole che detta attività era diretta a consolidare il potere criminale del clan cui apparteneva Perrone (cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Giova ricordare che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889). In detta prospettiva, si è affermato come detto possa evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, nei confronti di un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 1,Rv. 269207;

Sez, 5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571).54( La motivazione resa dal Tribunale appare, dunque, immune da censure, proprio perché le intimidazioni rivolte a Pellegrino Giuseppe, sono la riprova dell'esistenza di un rapporto di intraneità del Lazzari, pur se in posizione subordinata rispetto ad altri partecipi.

3. A fronte di tale trama argomentativa, appare evidente l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi