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Ordinanza — n. 29999/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29999/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni, dieci mesi di reclusione e 8.000 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Mauro Fanzini per i reati di usura e tentata estorsione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 195 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29999/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni, dieci mesi di reclusione e 8.000 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Mauro Fanzini per i reati di usura e tentata estorsione.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali motivi di cassazione remissione della pena riesame dell'entità pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 195 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 195 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANZINI MAURO nato a NAPOLI il 05/02/1978 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni, dieci mesi di reclusione e 8.000 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Mauro Fanzini per i reati di usura e tentata estorsione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 195 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.), in quanto la Corte territoriale non avrebbe accertato la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato "in ordine al reato contestato" e avrebbe omesso di applicare il minimo della pena con la diminuzione massima per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero — come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) — alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.