Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing as the accused filed it personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the accused filed it personally rather than through a registered defense attorney. The material facts show the appeal was lodged on November 6, 2017, after a legislative change eliminated personal appeals by the accused in cassation proceedings. The court ruled that this defect of standing precluded the appeal's examination, allowing the declaration of inadmissibility without formalities under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 1 comma 63 della I. 23 giugno 2017 n. 103; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed personally by the accused is inadmissible following the legislative abolition of personal appeals, requiring representation by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZARO ANDREA nato a SAN SEVERO il 11/03/1991 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manzaro Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/10/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 5/12/2023, con le attenuanti generiche prevalenti, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 900,00 di multa, in ordine ai reati di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso.
2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
3. Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 luglio 2024 Il Consiglie ,tensore Il Presidente