Ordinanza — n. 29997/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPulicati Carlo e Titas Christian ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4/03/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULICATI CARLO nato a NAPOLI il 23/09/1994 TITAS CHRISTIAN nato a NAPOLI il 23/07/1993 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pulicati Carlo e Titas Christian ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4/03/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto.
2. Entrambi i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. (ed il secondo anche dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in punto di riconoscimento della recidiva qualificata) e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
3. I ricorsi sono inammissibili. Osserva il Collegio che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).
Nessuna delle ipotesi di ammissibilità del ricorso è stata dedotta dai ricorrenti. La dedotta mancanza di motivazione in punto di recidiva è relativa, peraltro, a motivo rinunciato (v. pag. 5 della sentenza impugnata; la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione - Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, Rv. 274315).
4. All'inammissibilità dei ricorsi - da dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 luglio 202