Italian court dismisses appeal for inadmissibility as plea bargain request was made after statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally requested a modification of the plea bargain to waive conditional suspension after the statutory deadline expired. The defendant had initially sought conditional suspension but later renounced this benefit at the hearing, explicitly requesting the application of the suspended sentence instead. Consequently, the trial judge correctly applied the penalty according to the defendant's final expressed will, rendering the procedural violation claim unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 458, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 446, comma 1, cod. proc. pen.: A plea bargain request submitted after the statutory deadline is untimely, and a subsequent personal renunciation of the suspended sentence benefit validates the application of the standard penalty.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Kroni Jurgen, nato in Albania il 07/11/1996, avverso la sentenza del 16/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
2. Ricorre per cassazione l'imputato eccependo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari accolto la seconda richiesta di patteggiamento, a pena non sospesa, nonostante tale richiesta fosse stata avanzata oltre il termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., a modificazione di precedente istanza che prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e che andava evasa invece della successiva in quanto il Pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso.
Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che all'udienza del 16 maggio 2024, data della sentenza, l'imputato personalmente ha rinunciato ad ottenere la sospensione condizionale della pena, chiedendo che l'istanza originaria, che invece contemplava l'applicazione del beneficio, venisse modificata in tal senso. Ne consegue che il giudice ha applicato la pena secondo la volontà dell'imputato, da ultimo espressa con dichiarazione di rinuncia non soggetta ad alcuna decadenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Andrea Pellegrino v+ xAr DEPOSITATO 11n1 CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 22 LUG, 2024