Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence for drug trafficking and extortion due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Maurizio Scarpello's cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law. Scarpello challenged the agreed sentence for drug trafficking and extortion, arguing that a statutory cause for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not applied. The court ruled that appeals against agreed sentences can only address specific issues like the formation of consent or the prosecutor's agreement, excluding general complaints about statutory acquittal causes or sentencing errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against agreed sentences are limited to the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent content, excluding complaints regarding statutory acquittal causes or sentencing determinations not reflecting sanction illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Scarpello Maurizio, nato a Alcamo il 26/02/1991, avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro. tly 2. Ricorre per cassazione Maurizio Scarpello, dolendosi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sr siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la presenza di una condanna riportata in primo grado e della rinuncia ai motivi di ricorso inerenti alla affermazione cli responsabilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Andrea,pellegrino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA