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Ordinanza — n. 29994/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence for drug trafficking and extortion due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Maurizio Scarpello's cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law. Scarpello challenged the agreed sentence for drug trafficking and extortion, arguing that a statutory cause for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not applied. The court ruled that appeals against agreed sentences can only address specific issues like the formation of consent or the prosecutor's agreement, excluding general complaints about statutory acquittal causes or sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against agreed sentences are limited to the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent content, excluding complaints regarding statutory acquittal causes or sentencing determinations not reflecting sanction illegality.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible grounds statutory acquittal cause drug trafficking penalty extortion conviction cassation admissibility procedural limitation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ricorre per cassazione Maurizio Scarpello, dolendosi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Maurizio Scarpello, dolendosi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sr siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Scarpello Maurizio, nato a Alcamo il 26/02/1991, avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro. tly 2. Ricorre per cassazione Maurizio Scarpello, dolendosi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sr siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la presenza di una condanna riportata in primo grado e della rinuncia ai motivi di ricorso inerenti alla affermazione cli responsabilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Andrea,pellegrino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA