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Ordinanza — n. 29993/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to submit via counsel as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hassan Lahte inadmissible because it was submitted personally rather than through a registered defense attorney. Although the appellant argued that the personal submission requirement violated constitutional rights, the court relied on prior precedent establishing that appeals must be signed by counsel to ensure professional quality. Consequently, the court rejected the constitutional challenge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal to the Supreme Court cannot be personally submitted by the party and must be signed by a registered defense attorney, a requirement that does not infringe upon defensive rights.

Parole chiave

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inadmissibility appeal personal submission requirement defense attorney mandate constitutional challenge rejection procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso personalmente Hassan Lahte chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103
613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso personalmente Hassan Lahte chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHTE HASSAN (CUI 00H9OTO) nato in MAROCCO il 25/06/1964 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 maggio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo giudice, rideterminava la pena inflitta ad Hassan Lahte per i reati di rapina aggravata, lesione personale e ricettazione.

2. Ha proposto ricorso personalmente Hassan Lahte chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito c:he «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno osservato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende