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Ordinanza — n. 29992/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29992/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Len Giorgi, filed the petition personally rather than through a registered defense attorney. The court noted that the appeal was lodged in November 2017, after a legislative change eliminated the right to personal appeals for defendants. Consequently, the court ruled that the lack of proper legal representation constituted a defect in standing, leading to the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 1 comma 63 della I. 23 giugno 2017, n. 103: The right to file a criminal appeal personally is no longer available to the accused, who must instead be represented by a defense attorney registered in the special roll.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal appeal prohibition defense attorney requirement defect of standing procedural costs award requisito della firma deposizione inattendibile diritto al deposito

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Len Giorgi ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 14/05/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione in concorso.
Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art.
Art. 1 comma 63 della I. 23 giugno 2017, n. 103
(il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 444 cod. proc. pen
Len Giorgi ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 14/05/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione in concorso.
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEN GIORGI nato il 06/09/1986 avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOletto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Len Giorgi ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 14/05/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione in concorso.

2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cessazione).

3. Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 luglio 2024 Il Consiglie estensore Il Presidente