Cassation appeal dismissed as inadmissible because recidiva exclusion is not a ground for plea bargain appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions for challenging plea bargain sentences. The appellant argued that the exclusion of recidiva was illegal, but the court noted that such arguments are only permissible if they concern the expression of the defendant's will or legal qualification errors. The court ruled that the absence of recidiva exclusion did not render the sentence illegal since the plea bargain mechanism inherently balances aggravating and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, excluding challenges regarding the non-exclusion of aggravating circumstances like recidiva.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Procaccini Maurizio, nato a Foggia il 06/09/1985, avverso la sentenza del 13/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di usura e tentata estorsione. h\ 2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della illegalità della pena per effetto della applicazione della recidiva, che avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen..
3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata esclusione di una circostanza aggravante.
Peraltro non si rileva l'interesse del ricorrente al ricorso ed, inoltre, la mancata esclusione della recidiva non determina alcuna illegalità della pena in quanto l'istituto del patteggiamento poteva essere applicato anche in presenza della circostanza aggravante, che non poteva essere applicata con prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti di opposto segno per la preclusione prevista dall'art. 69, comma 4, cod. proc. pen.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 22 LUG. 2024 I