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Sentenza — n. 29989/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29989/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Caputo Gerardo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Caputo, indagato per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni, in concorso con Romano Vincenzo, e di porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che delle immagini di videosorveglianza confermavano che l'asserito correo Romano non era presente ai fatti, come del resto lo stesso Tribunale del riesame aveva affermato e come aveva dichiarato Leonardo Sandro (escusso ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen.), che aveva confermato di essere la persona che si trovava in compagnia di Caputo; pertanto, la motivazione a supporto della tentata rapina in concorso con Romano, appariva illogica in quanto era lo stesso Tribunale che non accreditava alcuna verità a quanto argomentato dallo stesso Miglio/Vino quando diceva che si era trattata di una lite, come detto dallo stesso Caputo in sede di interrogatorio, salvo poi ritenere credibile la persona offesa sulle richieste di somme di denaro, che non erano percepibili dal video 1.2 Il difensore osserva che, così rivalutato il quadro indiziario, il provvedimento impugnato non assolveva ai requisiti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sotto il profilo recidivante in quanto, alla stregua della manifesta illogicità del provvedimento sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la misura,come applicata,non trovava ragione di essere, venendo a cadere, stante l'illogicità della motivazione come sopra eccepita, l'imputazione di tentata rapina, per cui la misura cautelare si presentava illegittima e non adeguata al caso concreto. 1.3 II difensore depositava memoria difensiva nella quale rilevava che la persona offesa Migliorino, smentendo le precedenti dichiarazioni, aveva riconosciuto Leonardo Sandro come la persona che era in compagnia di Caputo, e produceva l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Romano Vincenzo.

Regesto Legislator

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art. 391-bis cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29989/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che,in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei 2 Ar\-N. gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 6061co. 1 lett.

Parole chiave

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partecipazione al reato tentata rapina altri capi d'accusa furti connessi furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis cod. proc. pen
1.1 Al riguardo il difensore rileva che delle immagini di videosorveglianza confermavano che l'asserito correo Romano non era presente ai fatti, come del resto lo stesso Tribunale del riesame aveva affermato e come aveva dichiarato Leonardo Sandro (escusso ai sensi dell'art. 391-bis cod.
art. 274 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GERARDO nato a OLIVETO CITRA il 18/10/1990 avverso l'ordinanza del 06/05/2024 del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. PIERLUIGI VICIDOMINI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Caputo Gerardo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Caputo, indagato per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni, in concorso con Romano Vincenzo, e di porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che delle immagini di videosorveglianza confermavano che l'asserito correo Romano non era presente ai fatti, come del resto lo stesso Tribunale del riesame aveva affermato e come aveva dichiarato Leonardo Sandro (escusso ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen.), che aveva confermato di essere la persona che si trovava in compagnia di Caputo; pertanto, la motivazione a supporto della tentata rapina in concorso con Romano, appariva illogica in quanto era lo stesso Tribunale che non accreditava alcuna verità a quanto argomentato dallo stesso Miglio/Vino quando diceva che si era trattata di una lite, come detto dallo stesso Caputo in sede di interrogatorio, salvo poi ritenere credibile la persona offesa sulle richieste di somme di denaro, che non erano percepibili dal video 1.2 Il difensore osserva che, così rivalutato il quadro indiziario, il provvedimento impugnato non assolveva ai requisiti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sotto il profilo recidivante in quanto, alla stregua della manifesta illogicità del provvedimento sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la misura,come applicata,non trovava ragione di essere, venendo a cadere, stante l'illogicità della motivazione come sopra eccepita, l'imputazione di tentata rapina, per cui la misura cautelare si presentava illegittima e non adeguata al caso concreto. 1.3 II difensore depositava memoria difensiva nella quale rilevava che la persona offesa Migliorino, smentendo le precedenti dichiarazioni, aveva riconosciuto Leonardo Sandro come la persona che era in compagnia di Caputo, e produceva l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Romano Vincenzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che,in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei 2 Ar\-N. gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 6061co. 1 lett.

e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza degli indizi a carico di Caputo, rilevando che la descrizione dei fatti operata dalla persona offesa, che aveva riconosciuto Caputo come uno dei suoi aggressori, era pienamente confermata dalle immagini di videosorveglianza, ritenendo quindi credibile Migliorino anche quando aveva riferito delle richieste di denaro a lui rivolte da Caputo; né emerge da alcun atto che Migliorino abbia accreditato la tesi di Caputo secondo cui si sarebbe trattata di una lite per motivi stradali, posto che la frase contenuta a pag.8 dell'ordinanza "la tesi della lite, sollecitata dallo stesso Migliorino, non è accreditata da alcun elemento concreto" significa che secondo la versione di Caput°, era stato Migliorino a sollecitare la lite, non che avallasse la tesi della lite. 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, non vi è una effettiva contestazione delle stesse, considerato che anche questo motivo di ricorso si limita ad eccepire soltanto la mancanza di gravi indizi di colpevolezza; la motivazione del Tribunale è comunque contenuta alle pag.8 e 9 dell'ordinanza impugnata, ed appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati nella precedente parte motiva.

Relativamente, infine, alla memoria difensiva depositata, si deve rilevare che il giudizio del Tribunale, sulla cui correttezza questa Corte è chiamata a pronunciarsi, si basa sugli atti in suo possesso fino alla decisione, per cui non possono essere esaminati atti successivi, che potranno semmai essere valutati in sede di richieste da avanzare ai giudici di merito; del tutto irrilevante è, comunque, su chi fosse il coindagato, posto che la persona offesa ha riconosciuto Caputo come il soggetto che lo aveva ripetutamente colpito.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di p in f