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Sentenza — n. 29958/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29958/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VIRDÒ CHRISTIAN nato a Chivasso il 28/8/1971 avverso la sentenza resa 111 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Nicoletta Masuelli che ha insistito nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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articolo 603 cod.proc.pen, art. 603 cod.proc.pen, art. 441 cod. proc. pen, art. 172 cod.proc. pen; Sentenza — n. 29958/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle altre censure. Va innanzitutto ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ai sensi dell'articolo 603 cod.proc.pen. è iniziativa certamente consentita anche nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado con le forme del rito abbreviato ( ex multis,Sez.2, n.30779Idel 10/572023,Chionna,RV.284947), La stessa è, naturalmente/ subordinata alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la richiesta integrazione probatoria e tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione.

Parole chiave

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truffa in materia di credito pagamento in mano di terzi traffico dei pagamenti abuso di carte-chèques divieto di pagamento reato economico

Disposizioni normative citate

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articolo 603 cod.proc.pen
Va innanzitutto ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ai sensi dell'articolo 603 cod.proc.pen.
art. 603 cod.proc.pen
art. 441 cod. proc. pen
421, terzo comma, cui rinvia il primo comma dell'art. 441 cod. proc. pen.
art. 172 cod.proc. pen
197263 - 01), Nel caso in esame, la Corte di merito non ha valutato i motivi aggiunti ritualmente trasmessi tramite PEC nei termini dei 15 giorni liberi di cui all'art. 172 cod.proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VIRDÒ CHRISTIAN nato a Chivasso il 28/8/1971 avverso la sentenza resa 111 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Nicoletta Masuelli che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata,la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 Aprile 2023 dal Tribunale di Messina all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di Cristian Virdò in ordine al delitto di truffa, rideterminando la pena inflitta. 2.Avverso detta pronunzia, propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata decisione sulla ammissibilità dei motivi aggiunti e alla loro mancata valutazione, nonché al difetto di decisione sulla richiesta di acquisizione di documenti avanzata con i motivi aggiunti.

L'imputato,con l'appello5aveva chiesto di essere assolto per non avere commesso il fatto, attribuitogli solo a causa dell'intestazione a suo nome della carta Postepay su cui era stata effettuata la ricarica della persona offesa, trascurando di considerare l'ipotesi che il detto mezzo di pagamento potesse essere stateutilizzato da altre persone per ricevere il profitto della truffa; il tribunale aveva,inoltre,omesso di considerare la doppia diagnosi formulata nei confronti del Virdò, affetto da disturbo della personalità associato ad abuso di sostanze stupefacenti, che corroborava l'assunto di una gestione poco attenta del mezzo di pagamento incriminato.

Con i motivi aggiuntiltrasmessi il 15 novembre 2023,erano stati prodotti una serie di nuovi documenti a sostegno dell'assunto difensivo coltivato anche con l'appello: in particolare,era emerso che l'imputato era stato coinvolto in un fatto analogo commesso il 22 ottobre 2018 in relazione ad una carta Postepay che era stata utilizzata per ricevere il profitto di una truffa commessa con analoghe modalità; che Virdò fin quell'occasione, non si trovava nei luoghi in cui la carta era stata utilizzata e che sulla stessa venivano effettuati accrediti da parte di numerosi soggetti, frutto di altrettante truffe.

Inoltre dalla documentazione reperita ed allegata ai motivi aggiunti, risultava che l'imputato dal 4 settembre e successivamente sino all'il ottobre 2018 era stato ricoverato in diversi ospedali, sicché nelle date di commissione della truffa oggetto del presente processo, contestata come avvenuta in Messina il 10 ottobre 2018, il predetto non poteva essere nelle condizioni di eseguirla. La Polizia giudiziaria, nella sua annotazione,aveva ipotizzato che Virdò avesse venduto la propria carta a terzi soggetti autori effettivi delle truffe, e anche a voler ritenere provata detta vendita volontaria, tale cessione non comportala responsabilità dell'imputato per i reati commessi da altri con l'utilizzo della carta stessa.

I motivi aggiunti erano trasmessi a mezzo Pec il 15 dicembre 2023 e richiamati nelle conclusioni scritte inviate il 24 novembre 2023, ma la sentenza della Corte di appello intervenuta 11. dicembre 2023 non riservava alcuna parola al riguardo, tralasciando di considerare tutti questi elementi di fatto rassegnati dalla difesa e di formulare motivazione per respingere la produzione. Ritiene il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto acquisire i documenti, pur celebrando l'udienza in forma non partecipata, poiché il contraddittorio era garantito, risultando ancora pendente il termine per le memorie di repliche anche per il Procuratore generale.

La sentenza è pertanto, incorsa in violazione degli articoli 585, 598 e 598-bis cod.proc.pen. e nel vizio di mancanza di motivazione. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata all'imputato, che era stata invocata con i motivi di appello.2.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle altre censure. Va innanzitutto ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ai sensi dell'articolo 603 cod.proc.pen. è iniziativa certamente consentita anche nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado con le forme del rito abbreviato ( ex multis,Sez.2, n.30779Idel 10/572023,Chionna,RV.284947), La stessa è, naturalmente/ subordinata alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la richiesta integrazione probatoria e tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione.

Inoltre ) la produzione di documenti può essere ammessa prima dell'inizio della discussione e senza necessità di ordinare, a mente dell'art. 603 cod.proc.pen., la rinnovazione parziale del dibattimento, in virtù dello stesso potere concesso in primo grado nel giudizio abbreviato al giudice dell'udienza preliminare dall'art. 421, terzo comma, cui rinvia il primo comma dell'art. 441 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 1944 del 24/11/1993 Ud. (dep. 17/02/1994) Rv. 197263 - 01), Nel caso in esame, la Corte di merito non ha valutato i motivi aggiunti ritualmente trasmessi tramite PEC nei termini dei 15 giorni liberi di cui all'art. 172 cod.proc. pen. e non ha preso in alcuna considerazione la richiesta di produzione documentale tempestivamente avanzata dalla difesa, non formulando al riguardo alcuna motivazione.

Il Collegio, invece, avrebbe comunque dovuto confrontarsi con i motivi aggiunti e - riservare alcune considerazioni meno generiche di quelle svolte, anchelcsolo per respingere l'assunto difensivo, coltivato anche nel giudizio di primo grado, secondo cui la carta non sarebbe stata nella disponibilità dell'imputato al momento della consumazione della truffa. Trascurando di prendere in considerazione i motivi aggiunti e di valutarne la portata, la Corte è incorsa in violazione di legge e nel travisamento della prova per omissione, poiché non ha valutato elementi di fatto che avrebbero potuto risultare dirimenti ai fini del giudizio di colpevolezza ed erano stati posti a sostegno dell'assunto difensivo già coltivato con il mezzo di gravame.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina che nel giudizio di rinvio terrà conto e si confronterà con il contenuto e la produzione documentale allegata ai motivi nuovi. 2.In forza di queste considerazioni,l'esame degli altri motivi di ricorso risulta superfluo. n

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina . Roma giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presid