Italian court dismisses appeal for lack of legal standing as it attacks motivation rather than legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant attacked the judge's reasoning rather than the legality of the detention order. Although the appeal cited specific procedural articles, the arguments focused on vague criticisms of the court's motivation without identifying concrete legal violations. The court ruled that under the chosen procedural path, such attacks on motivation are strictly prohibited and cannot be converted into a request for a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A 'ricorso per saltum' against a detention order is inadmissible if it attacks the motivation of the act rather than its legality, as the special procedure excludes arguments regarding the weight of evidence or logical gaps in reasoning.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEHMOOD ASIF (CUI 03CAGZU) nato in PAKISTAN il 31/07/1993 avverso l'ordinanza del 20/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; si dà atto che nessuno è intervenuto per la difesa, nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
1. Mehmood Asif ha proposto ricorso per saltum ex art 311 c.p.p. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Modena del 20 Aprile 2024, eseguita il 2 maggio 2024, con la quale veniva disposta nei confronti dell'imputato la custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere, lesioni, minaccia, violenza privata, porto d'armi, rissa, sfruttamento del lavoro, riciclaggio ed estorsione, commessi tra il 2020 ed il 2022.
2. Con il ricorso si deduce violazione dell'articolo 606, lettere b ed e, c.p.p. nonché degli articoli 273, 274 e 275 dello stesso codice (erroneamente indicati come c.p.) per la assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati. Il giudice si limita ad indicare i requisiti che integrano il delitto associativo omettendo totalmente di indicare in concreto la ripartizione dei ruoli e l'attribuzione di compiti specifici ai sodali. Il contesto motivazionale pertanto è sfornito del supporto argomentativo logico e razionale, sostituito da rappresentazioni apodittiche e valutazioni unilaterali ed arbitrarie. Analoghe lacune in ordine alla corretta interpretazione e valutazione dei fatti afferiscono anche alle esigenze cautelari.
3. Con memoria inviata per PEC, il sostituto procuratore della Repubblica di Modena ha chiesto il rigetto della impugnazione poiché proposta al di fuori dei casi consentiti atteso che quelle prospettate sono questioni attinenti a vizi motivazionali che esulano dal tipo di ricorso presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti. Avendo prescelto la strada del ricorso per saltum avverso la misura cautelare applicata al proprio cliente, il difensore avrebbe dovuto rispettare il limite imposto in tal caso dall'art.311 comma 2 c.p.p., circoscrivendo eventuali censure all'ordinanza del G.i.p. di Modena alle questioni di violazione di legge. Per contro, tale limite non è stato rispettato: non solo nella rubrica dei motivi si evoca la violazione dei parametri dell'art.606 lett. e c.p.p. (cioè la triade dei vizi motivazionali: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), con esplicito riferimento, appunto, ai vizi non consentiti; a ciò si aggiunge che nella trattazione si fa esplicito riferimento, per di più in maniera del tutto generica, a carenze nella valutazione della gravità indiziaria ed ad 'un contesto motivazionale sfornito del supporto argomentativo logico e razionale'.
In altre parole, si aggredisce la motivazione del provvedimento, non la sua legittimità. Né a 'salvare' l'atto è sufficiente il riferimento (menzionato nella rubrica ma poi di fatto non coltivato) alla lettera b dell'art. 606 c.p.p. poiché non si chiarisce affatto quale sarebbe la violazione di legge commessa dal giudice, non essendo sufficiente la generica deduzione di carenza di indizi (che è, ovviamente, tema attinente al 'peso' indiziario ed alla relativa valutazione che spetta al giudice di merito).
2. Il ricorso per saltum, presentato per motivi non consentiti in questa sede va dichiarato inammissibile, non essendo possibile procedere alla conversione prevista nel caso dell'art.569 comma 3, c.p.p.. Infatti, con disposizione di carattere speciale, l'art.311, comma 2, ultima parte, c.p.p., stabilisce che la proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame: electa una via, non datur recursus ad alteram.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 10 luglio 2024 Il Con igliere r latore Preside DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEDONE PENALE