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Sentenza — n. 29376/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29376/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29376/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Rimini ha disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova nei confronti di Guadagno Anna, imputata dei delitti di truffa e appropriazione indebita in danno dell'INPS e della parte civile Primaro Elena. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Deduce, con due motivi, violazione dell'art. 168-bis cod.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che il Tribunale, non abbia speso alcuna motivazione in ordine alla assenza di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, così come prevede l'art. 168-bis cod.pen.. In questo senso, il Tribunale avrebbe dovuto conferire significato negativo al silenzio serbato dall'imputata, che non aveva consentito di recuperare il denaro profitto della truffa e non era significativo di una reale volontà di prendere le distanze dal delitto e dai correi.

Regesto Legislator

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art. 168-bis cod.pen; Sentenza — n. 29376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Deduce, con due motivi, violazione dell'art. 168-bis cod.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che il Tribunale, non abbia speso alcuna motivazione in ordine alla assenza di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, così come prevede l'art. 168-bis cod.pen.. In questo senso, il Tribunale avrebbe dovuto conferire significato negativo al silenzio serbato dall'imputata, che non aveva consentito di recuperare il denaro profitto della truffa e non era significativo di una reale volontà di prendere le distanze dal delitto e dai correi.

Parole chiave

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accuse di truffa istruzione penale per appropriazione indebita restituzione e risarcimento danno patrimoniale procurato con astuzia sviamento della giustizia frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 168-bis cod.pen
Deduce, con due motivi, violazione dell'art. 168-bis cod.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, nel procedimento a carico di: Guadagno Anna, nata a Foggia il 31/01/1971, avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse di Guadagno Anna;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Rimini ha disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova nei confronti di Guadagno Anna, imputata dei delitti di truffa e appropriazione indebita in danno dell'INPS e della parte civile Primaro Elena.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Deduce, con due motivi, violazione dell'art. 168-bis cod.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che il Tribunale, non abbia speso alcuna motivazione in ordine alla assenza di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, così come prevede l'art. 168-bis cod.pen.. In questo senso, il Tribunale avrebbe dovuto conferire significato negativo al silenzio serbato dall'imputata, che non aveva consentito di recuperare il denaro profitto della truffa e non era significativo di una reale volontà di prendere le distanze dal delitto e dai correi.

Nel ricorso si lamenta, altresì, il vizio motivazionale consistente nell'aver obliterato la consistenza del danno patito dall'INPS, circostanza incidente sulla valutazione di congruità della somma di 5000 euro offerta dall'imputata a fronte di un danno complessivo di circa 25.000 euro. Ancora, non vi sarebbe stato alcun percorso di mediazione al quale avevano preso parte le persone offese e la motivazione sarebbe contraddittoria nel non aver previsto l'intero periodo di rateizzazione pari a due anni per raggiungere il pieno risarcimento del danno per la persona offesa Primaro, una volta ritenuto che l'imputata potesse versare euro 417,00 mensili per un anno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato sotto vari profili.

1. In primo luogo, è vero quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente a proposito della circostanza che, nello specifico caso in esame ed avuto riguardo alle sue modalità, l'imputata non aveva adottato alcun comportamento volto ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dai reati attribuitele, dal momento che la somma illecitamente incamerata non era stata restituita ed ella non aveva indicato dove fosse finita e quale uso, se a lei noto, ne avesse fatto il suo complice, in modo da consentirne il recupero da parte degli organi dello Stato.2. Sotto un secondo profilo, il Tribunale, nella quantificazione del danno ove possibile risarcibile, non ha considerato quello patito dall'INPS, così pervenendo ad una stima errata di un presupposto di fatto decisivo ai fini di legittimare le statuizioni adottate.

3. In terzo luogo, anche a voler seguire il calcolo operato dal Tribunale, la motivazione non è esente dalla contraddittorietà rilevata dal Pubblico ministero ricorrente, dal momento che implicitamente ritenendo che l'imputata, per le sue condizioni di reddito, fosse capace di versare euro 417,00 mensili a fini risarcitori, non si comprende la ragione per la quale il Tribunale non ha disposto che tale somma dovesse essere versata per due anni, fino a coprire l'intero danno patito dalla vittima siccome quantificato, anziché per un anno, disponendo la sospensione del procedimento nella stessa misura così come consentito, nella specie, dall'art. 464 quater, comma 5, cod. proc. pen. Per tutte le ragioni esposte e con superamento di ogni altra argomentazione di segno contrario, anche con riferimento al contenuto della memoria dell'imputata, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito sulla questione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 03.07.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgad