Ordinanza — n. 29149/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da STABILITO CLAUDIO nato a San Severo il 12/6/1975 STABILITO DENYS CLAUDIO PIO nato a San Severo il 30/6/2003 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 19/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 2/5/2023, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorrono gli imputati deducendo, con atto personalmente sottoscritto, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritte da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da STABILITO CLAUDIO nato a San Severo il 12/6/1975 STABILITO DENYS CLAUDIO PIO nato a San Severo il 30/6/2003 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 19/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 2/5/2023, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorrono gli imputati deducendo, con atto personalmente sottoscritto, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritte da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende-.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Dan'ela Borsellino Andrea/Pellegrino,- DEPOSITATO IN C.ANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 8 LUG. 2024 IL F