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Ordinanza — n. 29148/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29148/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29148/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da DI LAURO GENNARO nato a Brindisi il 27/8/1979 CARRISI COSIMO nato a Brindisi il 25/9/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce il 13/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29148/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie i motivi sulla responsabilità sono stati oggetto di specifica rinunzia. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Lecce, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Brindisi il 15/2/2023, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
art. 129 cod.proc.pen
Ricorrono gli imputati deducendo, con atti distinti, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla manata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da DI LAURO GENNARO nato a Brindisi il 27/8/1979 CARRISI COSIMO nato a Brindisi il 25/9/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce il 13/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Lecce, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Brindisi il 15/2/2023, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorrono gli imputati deducendo, con atti distinti, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla manata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza 3 in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie i motivi sulla responsabilità sono stati oggetto di specifica rinunzia. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Da Borsellino Andrea P egrino DEPOSITATO LN CANCELLARIA SECONDA SEVONE PENALE IL 18 LUG