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Ordinanza — n. 29146/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed outside the specific grounds permitted by the new procedural code. The appellant argued for acquittal based on Article 129, but the law restricts appeals against agreed sentences to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. Since the appeal focused on substantive responsibility rather than these limited grounds, the court rejected it and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are strictly limited to specific vices such as the expression of the defendant's will or legal qualification; appeals based on general lack of motivation or substantive responsibility are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility agreed sentence procedure Article 448 procedural code de plano dismissal court costs award motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Taranto, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Ziraoui Tarik la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione ed altro, meglio precisati in rubrica.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Taranto, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Ziraoui Tarik la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione ed altro, meglio precisati in rubrica.
articolo 129 cod.proc.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ZIRAOUI TARIK (CUI OlLSADZ) nato in Marocco il 9/8/1978 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Verona il 19/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Taranto, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Ziraoui Tarik la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione ed altro, meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o dell-a misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente \ Maria Daniela Borsellino Andre Pellegrino ti tc,„t DEPOSITATO M CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE8 1.2. 202