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Ordinanza — n. 29145/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29145/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GIARRATANA MICHELE nato a Caltanissetta il 29/9/1974 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta il 15/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Michele Giarratana la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascrittigli meglio precisati in rubrica.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GIARRATANA MICHELE nato a Caltanissetta il 29/9/1974 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta il 15/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Michele Giarratana la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascrittigli meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per erronea individuazione del reato più grave tra quelli unificati per continuazione e omessa applicazione dell'aumento di pena per la recidiva . Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Daniela Borsellino Andrea /Pellegrino .-JEPOSìTATO CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE18 LUG. 208 IL F