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Ordinanza — n. 29144/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney from absent defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner lacked the special power of attorney required to represent the absent defendant. The lower court had partially reformed the sentence regarding specific charges, and the petitioner's lawyer attempted to challenge this without proper authorization. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for non-legitimate petitioners, ordering the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.: An appeal by a non-legitimated subject lacking a special power of attorney from an absent defendant is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney absent defendant representation inadmissible appeal non-legitimated petitioner procedural requirements difetto di legittimazione del ministero pubblico cognizione del ricorso per cassazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché non munito della procura speciale conferita dall'imputato assente nel giudizio di appello , prevista a pena di inammissibilità ex art. 581 comma l_quater cod.proc.pen..
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché non munito della procura speciale conferita dall'imputato assente nel giudizio di appello , prevista a pena di inammissibilità ex art.
art. 62-bis cod.pen
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da IAFULLI CARMINE nato a Napoli il 25/4/1981 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 14/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 6/3/2003 e ha rideterminato la pena infitta per i reati contestati ai capi D E ed F della rubrica a Carmine Iafulli. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione dell'art. 62-bis cod.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché non munito della procura speciale conferita dall'imputato assente nel giudizio di appello , prevista a pena di inammissibilità ex art. 581 comma l_quater cod.proc.pen..

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Daniela Borsellino Andrea Pelle rino DEPOSITATO &N C.MCELLARIA SECONDA SEDONE PENALE 1 8 LUG. 2024 iL FUAIZONARIO GIQD12'ts