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Ordinanza — n. 29143/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement agreement. The defendant argued for the use of intercepted communications, but the court noted that specific grounds on liability were explicitly waived during the hearing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern waived grounds, such as the determination of the penalty, rather than the formation of the party's will or the prosecutor's consent.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Settlement Agreement Inadmissible Appeal Waived Grounds Article 599-bis Court Costs Cassazione interdizione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 20/3/2018, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Sez. 2 Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 20/3/2018, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'AMATO MASSIMO nato a Terlizzi il 7/12/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari 1'11/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 20/3/2018, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv.276102 - 01).

Nel caso di specie, i motivi sulla responsabilità sono stati oggetto di specifica rinunzia in udienza e le eccezioni di inutilizzabilità devono ritenersi ricomprese in detta rinunzia nell'ambito del concordato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Maria ir.la Borsellino Andre rino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 8