Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28592/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain inadmissible on procedural grounds. The defense argued that the trial court failed to recognize general mitigating circumstances due to the defendant's youth, citing Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that such arguments are not permitted in cassation appeals against plea bargains, which are strictly limited to specific statutory grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the omission of general mitigating circumstances not included in the agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds general mitigating circumstances cassation procedure omitted sentencing factors perseguimento penale per truffa aggravamento della pena commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Infatti il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 50, I.
Art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento al Paiardi delle circostanze attenuanti generiche non essendosi tenuto conto della giovane età dello stesso.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 24 aprile 2024, il Tribunale di Torino applicava nei confronti di Vincenzo Paiardi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Infatti il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paiardi Vincenzo, nato a Napoli il 24/8/2004 assistito e difeso dall'avv. Domenico Dello Iacono - di fiducia avverso la sentenza del 24/4/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 aprile 2024, il Tribunale di Torino applicava nei confronti di Vincenzo Paiardi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 640, commi 2 n. 2 e 2-bis cod. pen. commesso in Bricherasio il 23 aprile 2024.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento al Paiardi delle circostanze attenuanti generiche non essendosi tenuto conto della giovane età dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. non contemplate in sede di accordo tra le parti.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così