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Sentenza — n. 28576/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28576/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28.2.2024 il Tribunale di Asti ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Alessio Sanzeni, legale rappresentante della REAL BROKER srl e della SIS21 srl, contro il provvedimento con il quale il GIP aveva rigettato l'opposizione (in tal senso qualificato il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il PM aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione dei conti correnti intestati alle predette società e sottoposti a vincolo nell'ambito del procedimento penale a carico di Salvatore Varano, indagato, tra l'altro, per il delitto di autoriciclaggio;

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. pen, art. 182 comma 2 cod. proc. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28576/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; Sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Né può trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ.; la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non è praticabile nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale (cfr. Sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; Sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839) disciplinata con la previsione di termini stabiliti a pena di decadenza.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro blocco del conto bancario indagine su reati finanziari procedura di rivendicazione nel pignoramento inchiesta per appropriazione indebita sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale richiesta ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen..
art. 182 comma 2 cod. proc. civ
Né può trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 182 comma 2 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi evidenti profili di colpa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sanzeni Alessio, nato a Brescia 1'1.9.1989, contro l'ordinanza del Tribunale di Asti del 28.2.2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 28.2.2024 il Tribunale di Asti ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Alessio Sanzeni, legale rappresentante della REAL BROKER srl e della SIS21 srl, contro il provvedimento con il quale il GIP aveva rigettato l'opposizione (in tal senso qualificato il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il PM aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione dei conti correnti intestati alle predette società e sottoposti a vincolo nell'ambito del procedimento penale a carico di Salvatore Varano, indagato, tra l'altro, per il delitto di autoriciclaggio;

2. ricorre per cassazione Alessio Sanzeni, nella qualità, ed a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 321, commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen.: rileva che, con la richiesta di revoca, la difesa aveva eccepito il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen. e, anzi, l'assenza di un qualsivoglia provvedimento di convalida del sequestro eseguito penale sui conti correnti delle società in data 11.10.2023 per cui era stata proposta istanza di riesame dichiarata per questa ragione inammissibile in quanto il GIP in data 20.10.2023, aveva convalidato il sequestro della Arca Global srl nulla invece avendo disposto per le società odierne ricorrenti; 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare le annotazioni di PG sul collegamento tra le società e l'indagato che, tuttavia, fanno riferimento a mere supposizioni che ha giudicato non superate dalla documentazione prodotta dalla difesa inidonea, a suo avviso, a smentire la riconducibilità di fatto delle due società al Varano;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale richiesta ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (cfr., Sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; Sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186); per i portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delle società odierne ricorrenti, vale infatti la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui tali soggetti "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" con formula mutuata dal processo civile e, in particolare, dall'art. 83 cod. proc. civ (cfr., Sez. 2 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873;

Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; Sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Né può trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ.; la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non è praticabile nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale (cfr. Sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; Sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839) disciplinata con la previsione di termini stabiliti a pena di decadenza.

La specialità della procura, da ultimo, implica che essa debba essere rilasciata con specifica menzione dell'atto da impugnare che. nel caso di specie, è A il provvedimento del Tribunale del Rame non essendo perciò possibile ritenere valida quella, allegata al ricorso, che era stata tuttavia conferita ai difensori per impugnare il provvedimento del GIP (cfr., in tal senso, e per un caso simile a quella che ci occupa, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, G.T. Auto srl, Rv. 271722 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi evidenti profili di colpa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca