Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer filing it was not registered on the special registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not registered on the special registry required for this court. The lower court had convicted the defendant of theft and imposed only a fine, making the appeal technically a petition to the Cassation rather than a standard appeal. Consequently, the Court rejected the petition and ordered the petitioner to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, co. 1 cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5-bis cod. proc. pen.: A petition to the Court of Cassation filed by a defense attorney not inscribed on the special registry is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Pinna Raffaele nato a Ghilarza il 25/06/1966 avverso la sentenza del Giudice di pace di Oristano del 19/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Oristano dichiarava Pinna Raffaele responsabile del reato di cui all'art. 636 cod. pen. e lo condannava alla pena di euro 600,00 di multa.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il difensore fiduciario dell'imputato avanti il Tribunale di Oristano che, con ordinanza depositata in data 8/05/2024, dava atto che la sentenza del Giudice di pace non era appellabile in quanto essa aveva irrogata la sola pena pecuniaria e non conteneva alcuna condanna, neppure generica, al risarcimento del danno; qualificava quindi l'impugnazione quale ricorso per Cassazione in quanto con essa erano dedotti motivi non estranei al sindacato di legittimità e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte 3. Corretta è la qualificazione dell'impugnazione operato dal Tribunale di Oristano trattandosi di sentenza emessa dal Giudice di pace effettivamente non appellabile dall'imputato secondo la previsione dell'art. 37 D.L.vo 28/08/2000 n. 274.
4. il ricorso così qualificato è tuttavia inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come prescritto dall'art. 613, co. 1, cod. proc. pen.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita da difensore non legittimato. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così d