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Ordinanza — n. 28572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific facts and merely referenced case files, violating general appeal rules. However, the Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding mere lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds statutory limitations lack of motivation procedural admissibility motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato a Nappello Luigi, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 81 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 61 c.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione dell'art. 606 lett.
Art. 448 c.p.p.
Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato a Nappello Luigi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 444,00 di multa per il delitto di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: NAPPELLO LUIGI nato a Napoli il 10/09/2023 avverso la sentenza del 16/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato a Nappello Luigi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 444,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 comma 2 nn.

2) e 2 bis, 61 comma 1 n.

5) e 7) cod. pen., condizionalmente sospesa 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione dell'art. 606 lett. E) cpp in relazione all'art. 129 cpp da parte del giudicante che ha omesso ogni valutazione in ordine al fatto contestato e che si è limitato ad un richiamo per relationem agli atti di causa.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non più consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così