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Ordinanza — n. 28568/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for generic mitigating circumstances not in cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law regarding plea agreements. The appellant complained about the lack of recognition for generic mitigating circumstances and the excessive nature of the agreed sentence. The court ruled that such complaints fall outside the specific admissible reasons for reviewing plea agreement judgments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 493-ter c.p.; The appeal against a plea agreement judgment is inadmissible if it concerns waived reasons, the failure to evaluate conditions for acquittal, or the excessiveness of the penalty not linked to the illegality of the sanction.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible grounds generic mitigating circumstances agreed sentence review cassation admissibility costo del credito credito al consumo rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.
art. 493-ter cod.pen.
in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod.pen..
art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 493-ter cod.pen
in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod.pen..
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Argenziano Elpidio, nato a Napoli il 13/07/1995, avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod.pen..

2. Ricorre per cassazione Elpidio Argenziano, dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luc Impèriali A c) v/VvY) DEPOSITATO (N CANCE1.LARIA SECOND% §r