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Sentenza — n. 28556/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against robbery sentences for excessive punishment and lack of substitute penalty reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28556/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that their sentences for attempted robbery were disproportionate and that substitute penalties should have been granted. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that a negative prognosis for substitute penalties is valid when based on prior convictions and current preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Supreme Court cannot review the proportionality of the sentence or the refusal of substitute penalties, as these fall within the discretionary power of the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion appellate court substitute penalty refusal proportionality review limitation criminal procedure appeal tentata rapina commisurazione della pena per rapina pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
E poiché il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art.
Art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs.
Art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
2.1 L'avv.to Cecon per Pruna, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art.
art. 133 cod. pen
E poiché il rinvio all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
(Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 Ud.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUCIUMAN DRAGAN IONEL OVIDIU (CUI 044HLOA) nato il 22/06/1990 in Romania PRUNA MADALINA ANA MARIA (CUI 05LEQ8V) nato, il 18/05/1999 in Romania avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di Appello di Genova, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale in data 22 dicembre 2022 che aveva condannato Buciuman Dragan e Pruna Madalina Ana Maria alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del reato di concorso in tentata rapina, commesso quando cercavano di appropriarsi di alcuni generi alimentari presso un supermercato compiendo poi violenza per assicurarsi l'impunità.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Zadra, per Buciuman, lamentava mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta posto che era stata applicata una sanzione non proporzionata alla entità dei fatti ed alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato. 2.1 L'avv.to Cecon per Pruna, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. con specifico riferimento all'entità della pena inflitta; violazione dell'art. 606.1ett.

e) cod.proc.pen..in riferimento alla illogicità della motivazione circa la mancata sostituzione della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso Buciuman ed i motivi dell'impugnazione Pruna sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero deve essere ricordato come la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 Ud. (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238851 - 01) e si è anche sostenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi, comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza delle doglianze, posto che la corte di appello di Genova non è incorsa nel lamentato difetto di motivazione avendo ampiamente spiegato, a pagina 3 della sentenza, le ragioni per il lieve discostamento dalla sanzione minima. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al motivo avanzato nel ricorso Pruna e con il quale si lamenta l'omessa concessione delle pene sostitutive; ed invero anche in tale caso del tutto esente dai lamentati vizi appare la motivazione del giudice di appello che ha fatto riferimento a plurimi aspetti della personalità dell'imputata per affermare una prognosi negativa di osservanza delle disposizioni connesse all'applicazione di quelle sanzioni richiesta in sostituzione delle pene cd. ordinarie.

E poiché il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, ne consegue affermarsi che è esente da vizi la decisione di appello che neghi la concessione delle pene sostitutive in ragione della pluralità di condanne precedenti nonché dell'attuale sottoposizione dell'istante a misure cautelari per numerosi reati analoghi a quelli per cui si procede. In tali casi infatti il giudizio prognostico negativo appare correttamente collegato a plurimi aspetti della personalità del reo richiamati ex art. 133 cod.pen.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 luglio 2024 IL CONSIGLIERE E IL PRESIDENTE Sergi ni DEPOSITAtO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE