Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28369/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it after the 2017 law change requiring a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally signed and submitted the petition. Although the appeal challenged the conviction for aggravated robbery and the sentence reduction, the core issue was the procedural violation of the new law requiring legal representation. The court ruled that since the appeal was filed by the defendant himself after August 3, 2017, it lacked the necessary formalities and was therefore rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, Art. 613, Art. 616 c.p.p.; The cassation appeal against any judicial act cannot be personally proposed by the party but must be signed by a registered defense lawyer, as established by the 2017 legislative reform.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal submission prohibition defense lawyer requirement procedural formalities legal representation mandate commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 444 cod. proc. pen
Hammadi Mahmoud propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell'il aprile 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914/2018 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMADI MAHMOUD (CUI 03UXQZA) nato il 04/05/1991 -n-^ avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Hammadi Mahmoud propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell'il aprile 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di rapina aggravata e lesioni. 1.1 Il ricorrente lamenta che il giudice aveva ritenuto provati i reati contestati sena evidenziare gli elementi di prova e che la riduzione della pena era stata inferiore ad un terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/07/2024 Il Consigliere estensore La