Italian Supreme Court dismisses appeal against appeal inadmissibility ruling due to lack of specific procedural error citation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Putzolu Gianni against the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible. The appellant argued that the failure to require domicile election violated his right to appeal and access to court, claiming the ruling precluded the adversarial principle. The court held that the appeal lacked a specific claim of procedural error, merely criticizing the statute's constitutionality, which was already affirmed by precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581-ter cod. proc. pen.; The requirement to declare domicile for appeal inadmissibility does not violate the right of access to court or equality of arms, provided the appellant was present in the first instance and the rule serves procedural efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUTZOLU GIANNI nato a SASSARI il 19/01/1976 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Putzolu Gianni propone ricorso avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2024 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 5 aprile 2023, con la quale Putzolu era stato condannato per il reato di cui all'art.648 cod. pen., in quanto non era stato adempiuto l'onere di allegare all'impugnazione l'elezione di o la dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 581- ter cod. proc. pen. 1.1 II difensore premette che l'imputato era presente nel processo di primo grado, per cui non era necessaria procura speciale per impugnare e che la Corte di appello non aveva nemmeno provato ad effettuare la notifica nel luogo di residenza di Putzolu, che era stato sempre raggiunto regolarmente dalle notifiche; osserva quindi che il mancato rispetto dell'art. 581-ter cod. proc. pen. non poteva superare il principio del favor impugnationis cui si ispira il nostro codice e che l'emissione di un'ordinanza di inammissibilità prima ancora dell'espletamento della formalità della notifica preclude l'integrazione del contraddittorio;
Putzolu aveva diritto al grado di appello, cosa che gli era stata preclusa con violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non essendogli stato consentito l'accesso al Tribunale di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. 1.1 Si deve infatti rilevare che il ricorso non indica in maniera specifica un errore nella applicazione della disciplina processuale, ma si risolve in una critica argomentata della disposizione di cui all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., la cui legittimità costituzionale è stata già affermata più volte da questa Corte (si veda sez.6, n. n. 3365 del 20/12/2023, dep.26/01/2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01); la riprova di ciò è che dal ricorso risulta che l'imputato non aveva eletto domicilio presso il difensore neppure per il giudizio di primo grado, per cui è del tutto irrilevante la rimessione alle Sezioni Unite (Sez.5, del 19/06/2024, R.G. n. 6578/2024, De Felice) con la quale viene chiesto di precisare se il disposto dell'art.581-ter cod. proc .pen., che prevede a pena di inammissibilità il deposito con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, 2 C possa interpretarsi nel senso che ai fini detti sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, nel caso in esame mancante.
Come osservato in motivazione da Sez. 5, n.25888/24, la disposizione censurata non appare lesiva né del principio del principio di parità delle parti, né dei diritti della difesa (ex multis, Sez. 6, n. 43718 dell'11/10/2023; Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023). Invero, la norma censurata non prevede affatto un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio.
L'onere imposto alla parte impugnante, da adempiere - si badi - contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l'appello viene celebrato a richiesta dell'impugnante; il che conduce ad escludere che esso limiti il diritto di accesso al giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 6, par. 1, Carta EDU, in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell