Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing based on non-exhausted acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing judgment on grounds not permitted by law. The appellant argued that the trial judge failed to verify acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, while the prosecution and defendant agreed on the five-year sentence. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals to specific legal errors, excluding challenges regarding the lack of verification for acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it relies on grounds not expressly listed in the statute, such as the failure to verify acquittal causes under Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENNATO SALVATORE nato a CATANIA il 20/08/1981 avverso la sentenza del 16/1/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania con sentenza del 16/1/2024 applicava a Salvatore Assennato - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni cinque di reclusione ed euro milleottocento di multa per il reato ascrittigli, in essa compresa la pena inflitta per altro reato già giudicato con sentenza irrevocabile.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. F., n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sez. 6, n. 1032 dei 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio