Cassation appeals dismissed for lack of grounds and failure to use a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible two cassation appeals filed against a sentence reducing penalties for two defendants. Gennaro Romano's appeal was rejected because it relied solely on a ground regarding the lack of motivation for reasons he had previously waived, while Oreste Corradino's appeal was dismissed for being filed personally in violation of the mandatory requirement to use a qualified defense lawyer. Consequently, both appellants were condemned to pay procedural costs and fines for their respective procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies exclusively on grounds previously waived by the appellant, and an appeal filed personally by an accused without a qualified defense lawyer violates the mandatory representation requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GENNARO nato a NAPOLI il 18/12/1989 CORRADINO ORESTE nato a NAPOLI il 05/06/1974 avverso la sentenza del 16/2/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 16/2/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Gennaro Romano ed a Oreste Corradino con sentenza del Tribunale di Roma del 26/5/2023.
2. Gennaro Romano, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
3. Oreste Corradino ha proposto ricorso per cassazione personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Gennaro Romano è inammissibile, per essere tale l'unico motivo cui è affidato. Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale. Dunque, l'imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.
2. Il ricorso di Oreste Corradino è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. 2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:
«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo cli un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». 2.2.
In conclusione, l'impugnazione proposta dal Corradino deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorn